Cassazione Penale, Ordinanza n. 04264/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità per truffa già affermata in appello resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione del fatto fosse erronea con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non deducibile in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitiva delle doglianze già formulate in appello e già disattese, dunque non specifica. Ha inoltre osservato che il travisamento della prova, così prospettato, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. La sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua: le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute logiche, coerenti, concordanti e riscontrate da elementi esterni e dalle deposizioni di altri testimoni.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni rese dalla persona offesa
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette al regime valutativo dettato per le dichiarazioni dei coimputati o dei chiamanti in correità; possono essere poste da sole a fondamento della responsabilità, purché il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che, sotto l'apparente veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla decisione impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura degli elementi di fatto.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se non costituita parte civile, possono legittimamente fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice di merito dia adeguata motivazione sulla credibilità del dichiarante e sull'attendibilità del racconto, verificandone i riscontri esterni.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo congruo le ragioni della credibilità della persona offesa e della convergenza con ulteriori riscontri testimoniali, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una revisione del merito probatorio.
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