Cassazione Penale, Sentenza n. 24702/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per furto pluriaggravato perché la Corte d'appello ha riconosciuto, oltre alle aggravanti espressamente contestate e riconosciute in primo grado (violenza sulle cose; cosa esposta per necessità a pubblica fede), anche la circostanza aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, la quale rende il reato procedibile d'ufficio ai sensi del nuovo art. 624, comma terzo, c.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022). Il ricorso sostiene che tale aggravante non poteva essere riconosciuta in appello in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, in violazione del principio devolutivo di cui all'art. 597 c.p.p.; pertanto la Corte di appello avrebbe illegittimamente ampliato le circostanze aggravanti non decise dal Tribunale.
La decisione
Il giudice della Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha escluso che in appello potessero essere riconosciute circostanze aggravanti non impugnate dal Pubblico Ministero, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e pronunce di merito) che limita la "definizione giuridica" in appello rispetto all'aggravamento delle circostanze di fatto. Ne consegue l'esclusione dell'aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio, con la conseguenza procedurale che il reato non è più procedibile d'ufficio e non essendo stata presentata querela (entro il termine indicato, 30 marzo 2023) l'azione penale non può proseguire. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il procedimento estinto per difetto di querela.
Norme richiamate
art. 624, comma terzo, cod. pen. (testo modificato dal d.lgs. n.150/2022)
d.lgs. n.150/2022; art. 624, comma terzo c.p.
La modifica collega la destinazione della cosa a pubblico servizio alla procedibilità d'ufficio; nel caso in esame però il riconoscimento di tale aggravante in appello è stato ritenuto illegittimo per profili procedurali (mancata impugnazione del PM)
art. 597, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
art. 597 c.p.p., comma 1 e comma 3
Comma 1: principio devolutivo, l'appello devolve al giudice d'appello le questioni contenute nell'impugnazione; il giudice non può aggiungere circostanze non impugnate dalla controparte che comportino un aggravamento. Comma 3: pur consentendo al giudice d'appello di dare al fatto una definizione giuridica diversa e anche più grave, tale potere non si estende al riconoscimento ex novo di aggravanti di fatto non contestate dall'altra parte (distinzione tra 'definizione giuridica' e 'circostanze aggravanti').
Sez. Un., n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino) e Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019 (Messina Denaro); Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020 (Cientanni); Sez. 6, n. 10251 del 17/10/2006 (Michaeler)
Sez. Un. n.1/2000; Sez.5 n.31996/2019; Sez.2 n.23785/2020; n.10251/2006
Giurisprudenza richiamata per affermare la preclusione alla Corte d'appello di riconoscere circostanze aggravanti non impugnate dal PM e per chiarire i limiti del potere di "definizione giuridica" in appello
Massime di principio
- Se in primo grado il giudice non riconosce una specifica aggravante, e solo l'imputato impugna la sentenza, la Corte d'appello non può in via di appello riconoscere d'ufficio nuove circostanze aggravanti rilevanti ai fini della procedibilità senza che il Pubblico Ministero abbia impugnato quel punto: ciò violerebbe il principio devolutivo (art. 597 c.p.p.).
- Il potere del giudice d'appello di modificare la "definizione giuridica" del fatto (art. 597, comma 3 c.p.p.) non equivale a un potere di aggiungere aggravanti di fatto non determinate o non contestate in primo grado; bisogna distinguere tra riclassificazione giuridica e riconoscimento di nuove circostanze aggravanti.
- Quando una circostanza aggravante incide sulla procedibilità (es. trasforma il reato in procedibile d'ufficio), è essenziale verificare che il relativo riconoscimento sia procedimentalmente efficace: se tale aggravante viene esclusa e il reato diventa procedibile a querela, l'assenza o il decorso del termine della querela comporta l'improcedibilità e l'estinzione del procedimento.
- Per il Pubblico Ministero: per preservare la possibilità di ottenere in appello il riconoscimento di aggravanti rilevanti è necessario impugnare i punti di sentenza che negano tali circostanze; l'omissione di impugnativa determina preclusione.
- Per la difesa dell'imputato: eccepire in appello la violazione dell'art. 597 c.p.p. quando la Corte riconosce aggravanti non impugnate può portare all'annullamento della sentenza e, se rilevante per la procedibilità, all'estinzione dell'azione penale.
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