Ordinanza n. 1523/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 23725/2025 di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone il contenuto specifico dei motivi di appello né l’atto amministrativo originariamente contestato. In sede cautelare, la parte appellante ha allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza. È inoltre emerso che l’esecuzione immediata della sentenza avrebbe potuto arrecare un pregiudizio anche alle parti appellate qualora la pronuncia fosse stata successivamente riformata nel merito, rendendo necessaria una complessa attività di adeguamento al giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto, allo stato degli atti, la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR Lazio. La decisione non anticipa la soluzione delle questioni di merito, che il Collegio ha ritenuto bisognose di sollecito approfondimento a cognizione piena. La sospensione è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi contrapposti e dall’opportunità di mantenere integra la situazione esistente nelle more della decisione definitiva, evitando sia il pregiudizio allegato dall’appellante sia il rischio di effetti difficilmente reversibili per le parti appellate in caso di successiva riforma della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e del potere del Consiglio di Stato di sospendere l’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento a cognizione piena, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata per mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati non solo il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche il rischio che l’esecuzione della sentenza arrechi danni alle parti appellate qualora la decisione venga successivamente riformata.
- La sospensione cautelare può essere disposta quando l’esecuzione immediata della sentenza rischia di produrre effetti complessi da rimuovere o da adeguare al giudicato, anche in assenza di una definizione anticipata della fondatezza dei motivi di appello.
- La concessione della misura cautelare in appello non comporta una decisione sul merito della controversia, che deve essere esaminato a cognizione piena nella successiva udienza.
Come è indicizzato
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