Cassazione Penale, Sentenza n. 34981/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) vizio di carenza di motivazione e travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni della persona offesa (presunta inattendibilità, personalità complessa, contraddizioni e mancanza di coordinate spazio-temporali, implausibilità dei fatti, mancata valutazione critica delle dichiarazioni e dei testi de relato); 2) violazione di legge e di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (contestata sproporzione della misura degli arresti domiciliari, assenza del pericolo di reiterazione, incensuratezza del ricorrente, modifica del contesto lavorativo, annotazione clinica che indicherebbe la non sussistenza degli eventi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia indicato specifici passaggi della motivazione dell'ordinanza impugnata manifestamente illogici o travisanti la prova in modo ictu oculi e decisivo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rivedere il merito o ri-valutare i fatti, ma deve sindacare la motivazione nel testo dell'ordinanza stessa; ha spiegato i requisiti rigorosi per dedurre manifesta illogicità o travisamento e ha ritenuto invece la motivazione del tribunale del riesame organica e congrua (rilevando, tra l'altro, incongruenze organizzativo-procedurali, assenza della documentazione delle ecografie ammesse dall'indagato, la linearità e i riscontri al racconto della persona offesa e indicazioni di tentativi analoghi verso altri detenuti). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, valorizzando le modalità, la pervicacia e lo sfruttamento del ruolo professionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e ad un versamento in favore della Corte (importo equitativo indicato nel provvedimento).
Norme richiamate
Codice Penale - art. 609-bis
reati di cui agli artt. 81 cpv. cp. 609 bis c.p. 61 n. 9 c.p.
Norma relativa al reato di violenza sessuale; nel contesto la condotta contestata è qualificata come atti sessuali posti in essere dal sanitario nei confronti di un detenuto, con riferimento anche a circostanze aggravanti (art. 61, n. 9 c.p.) e alla continuazione (art. 81 c.p.).
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede come motivo di ricorso per cassazione il travisamento della prova; la Corte richiama i termini rigorosi per la deduzione del vizio, richiedendo l'indicazione puntuale degli atti processuali e la dimostrazione della difformità manifesta tra la prova in atti e la motivazione.
Legge n. 46 del 2006 - art. 8
novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006
Norma che ha modificato l'art. 606 c.p.p.; nella pronuncia è richiamata per spiegare l'ambito di applicazione del vizio di travisamento della prova in Cassazione.
Codice di procedura penale - art. 616
Dispositivo che disciplina l'onere delle spese a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicato per la condanna alle spese e al versamento equitativo disposto dalla Corte.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o una riconsiderazione in fatto: il sindacato riguarda la motivazione del decisum e non la risemantizzazione dei fatti.
- Per dedurre manifesta illogicità della motivazione occorre indicare specifici passaggi argomentativi, spiegare perché sono in sé illogici, dimostrare la manifesta evidenza del vizio e la sua decisività per l'esito; deduzioni generiche o ricostruzioni alternative del fatto sono inammissibili.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se il ricorrente individua atti processuali precisi da cui emerge una difformità evidente tra quanto provato e quanto riportato nella motivazione (inserzione di elementi inesistenti o omissione di prove decisive).
- La carenza di motivazione deve essere di macroscopica evidenza per essere rilevante in sede di legittimità; omissioni o incongruenze minori, o la semplice non accettazione dell'interpretazione difensiva, non sono sufficienti.
- Quanto alle misure cautelari, la valutazione della necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura spetta al giudice del merito; la Cassazione controlla che la decisione sia sorretta da una motivazione coerente che valorizzi gli elementi rilevanti (modalità della condotta, vicinanza temporale, abuso di posizione, rischio di reiterazione).
- In sede di impugnazione bisogna sempre indicare con precisione le parti del provvedimento ritenute viziate e fondare le censure su regole giuridiche e non su semplici rivalutazioni probatorie.
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