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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29983/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rigobello impugna l'ordinanza che ha rigettato il suo incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., chiedendo la rideterminazione delle pene aggregate nel provvedimento di cumulo (SIEP 577/2018) mediante la derubricazione totale o parziale della recidiva applicata ex art. 99, comma 4 c.p., sostenendo che una precedente riabilitazione concessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano (25/03/2014) escludeva la comparazione in termini di abitualità con le condotte pregresse e dunque la legittimità dell'applicazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'appello che aveva escluso la possibilità di correggere in sede esecutiva un errore relativo alla sussistenza della recidiva, poiché tale questione avrebbe dovuto essere dedotta con i rimedi ordinari impugnatori. La Corte ha inoltre osservato che la recidiva, nella sentenza impugnata, non aveva inciso sul quantum della pena (perché compensata dalle attenuanti), e che solo le pene "illegali" in senso proprio (non previste dalla legge o eccedenti i limiti legali) possono essere eliminate in sede esecutiva; il calcolo motivazionale del giudice non è sindacabile in esecuzione salvo errore macroscopico. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza della recidiva rientra nella cognizione originaria del giudice e, se errata, deve essere impugnata con i mezzi ordinari; non può essere corretta in sede esecutiva salvo che l'applicazione della recidiva abbia prodotto una pena illegale nei sensi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'incidente di esecuzione. È lo strumento utilizzato dal ricorrente per chiedere la revisione dell'esecuzione della pena; la Corte precisa tuttavia che l'incidente di esecuzione non consente la riconsiderazione di questioni che avrebbero dovuto essere trattate con i rimedi ordinarî.

  • art. 47 ord. pen.

    Riferimento all'affidamento in prova e alla conseguente riabilitazione: la riabilitazione è invocata dal ricorrente come fatto novativo che escluderebbe la comparazione delle condotte pregresse ai fini della recidiva. La Corte non ha però considerato tale questione idonea a giustificare la correzione in sede esecutiva dell'applicazione della recidiva.

  • art. 1 cod. pen.

    Principio di legalità della pena: richiamato per affermare che in sede esecutiva si può rilevare solo l'illegittimità di una pena quando essa è priva di fondamento normativo o eccede i limiti legali.

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamato implicitamente per il principio di legalità punitiva che informa l'ordinamento e limita gli interventi in sede esecutiva a casi di pena non prevista o eccedente i limiti di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento delle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore sulla sussistenza della recidiva, se non incide nel senso di rendere la pena 'illegale' (non prevista o eccedente i limiti di legge), non può essere sanato in sede di esecuzione ma richiede i rimedi ordinari di impugnazione.
  • L'incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. è ammissibile per far valere vizi di illegittimità della pena in senso stretto (pena inesistente o eccedente), ma non per sindacare la valutazione motivazionale del giudice che ha determinato il quantum della pena, salvo errori macroscopici.
  • La riabilitazione ottenuta successivamente può incidere sulla possibilità di considerare precedenti ai fini della recidiva, ma la sua efficacia va fatta valere tempestivamente con i mezzi processuali appropriati; non è automatica la correzione in esecuzione.
  • Se l'applicazione della recidiva non ha alterato il quantum della pena (es. è stata neutralizzata da attenuanti equivalenti), il giudice dell'esecuzione sarà meno incline a ritenere sussistere un interesse concreto alla correzione in sede esecutiva.
  • Quando si ritiene che la recidiva ostacoli l'accesso a benefici penitenziari o misure alternative, occorre comunque agire tramite i rimedi ordinari o, se possibile, ottenere dal giudice ordinario una pronuncia che chiarisca l'effetto della riabilitazione sulle vicende pregresse.
  • In casi dubbi circa la correzione in sede esecutiva è opportuno documentare l'esistenza di un errore "macroscopico" o che la pena sia effettivamente illegale, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o respinto con condanna alle spese.

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