Cassazione Civile, Ordinanza n. 20982/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui una collaboratrice domestica ha chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato domestico per il periodo 7 settembre 2012 - 20 aprile 2013 e la condanna dei datori di lavoro al pagamento di somme retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi: 1) vizi della notifica del ricorso introduttivo e querela di falso sulla relata; 2) difetto di legittimazione passiva; 3) nullità del ricorso introduttivo per genericità ex art. 414 c.p.c.; 4) omessa considerazione della nullità del ricorso in via pregiudiziale; 5) omessa allegazione del CCNL integrale; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova della subordinazione; 7) erronea ritenuta non contestazione dell’inquadramento al livello C super; 8) erronea ritenuta non contestazione del calcolo delle somme e mancata prova di ferie, tredicesima e TFR; 9) questione sui contributi INPS/INAIL e sulla legittimazione a richiederli; 10) violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese di lite e per l’omessa compensazione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile anzitutto per la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre ha dichiarato inammissibili i singoli motivi per più ragioni concorrenti: preclusione da doppia conforme per le censure motivazionali; inammissibilità della querela di falso in cassazione rispetto ad atti/documenti posti a base della sentenza; tentativo di riesame del merito; mancanza di specifiche critiche alla decisione impugnata; errata deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c., che non ricorre quando si contesti la valutazione delle prove; genericità della censura sulle spese. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro. Ha rilevato che il ricorso non conteneva un’adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito essenziale ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che i motivi erano comunque inammissibili perché diretti in parte a contestare il merito, in parte a sollevare questioni non specificamente riferite al decisum, in parte precluse dalla doppia conforme, e in parte formulate in modo generico. È stata confermata, per effetto dell’inammissibilità del ricorso, la decisione di merito che aveva accertato il rapporto di lavoro domestico subordinato e la condanna al pagamento delle somme dovute e alla regolarizzazione contributiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del difensore antistatario della resistente, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non consente alla Corte di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
art. 380 bis 1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 414 c.p.c.
Richiamato come forma del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro; la censura sulla sua genericità è stata ritenuta inammissibile in cassazione per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si censuri la valutazione dell’esito della prova già acquisita.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese è inammissibile se generica e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 372 c.p.c.
È richiamato per delimitare i documenti producibili in cassazione ai fini della querela di falso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e del contenuto essenziale della decisione impugnata; la mancanza di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e attinenti al decisum: è inammissibile il motivo che si limita a riproporre questioni di merito o a prospettare in astratto la nullità dell’atto senza una critica puntuale alla sentenza impugnata.
- In presenza di "doppia conforme", le doglianze motivazionali sono precluse se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La querela di falso in cassazione è ammessa soltanto in relazione ad atti del procedimento di legittimità o ai documenti producibili ex art. 372 c.p.c., non già per contestare documenti posti a base della decisione di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non si identifica con un’erronea valutazione delle prove: essa ricorre solo se il giudice ha ripartito l’onere probatorio in modo scorretto.
- Le doglianze sulle spese processuali devono indicare con precisione il vizio denunciato e i criteri corretti di liquidazione o di compensazione, altrimenti sono inammissibili.
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