Cassazione Penale, Ordinanza n. 24242/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di legittimità)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nel giudizio di legittimità: la Corte di cassazione avrebbe confuso la sua identità con quella di un diverso soggetto omonimo, incorrendo in un'erronea identificazione dell'imputato. La doglianza mirava a far valere un preteso errore percettivo nella lettura degli atti, sostenendo che tale svista avrebbe inciso sulla decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, rilevando che quanto dedotto non integrava un errore di fatto emendabile ex art. 625-bis c.p.p., ma attiene a pretesi errori di valutazione e di giudizio sulla identificazione dell'autore del reato, quindi non deducibili con tale rimedio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il rimedio straordinario è utilizzabile solo per correggere un errore percettivo della Corte di cassazione, derivante da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, purché l'errore abbia inciso causalmente sulla decisione; non è invece ammesso per contestare valutazioni, giudizi, interpretazioni normative o errori del giudice di merito.
Massime di principio
- L'errore di fatto rilevante ai fini del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deve consistere in una falsa percezione del contenuto degli atti del giudizio di cassazione, non in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
- Non è deducibile con il ricorso straordinario l'errore che richieda un sindacato valutativo o interpretativo sulla prova, sulla qualificazione giuridica o sull'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
- La confusione prospettata tra persone omonime non è censurabile ex art. 625-bis c.p.p. quando la sentenza impugnata abbia già motivato l'individuazione dell'autore del reato sulla base di elementi oggettivi e la doglianza si risolva in una contestazione del giudizio compiuto.
- L'inammissibilità del ricorso straordinario comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti una sua assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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