Cassazione Civile, Ordinanza n. 07263/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici specializzati, formatisi tra il 1984 e il 1995, che hanno chiesto la condanna delle amministrazioni statali al pagamento di una somma indicata in via principale come remunerazione dovuta per l'attività svolta durante i corsi di specializzazione, in attuazione delle direttive europee sulla formazione specialistica dei medici, e in subordine come risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive, ovvero come indennizzo da arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva rigettato le domande accogliendo l'eccezione di prescrizione, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione, i ricorrenti principali hanno censurato la decisione per avere fissato il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999, sostenendo invece che il termine avrebbe potuto decorrere solo dal 2011, quando la giurisprudenza di legittimità avrebbe reso effettivo il rimedio giurisdizionale; hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se un rimedio possa dirsi effettivo prima della definizione della natura dell'azione, del soggetto passivamente legittimato e del giudice competente. Il ricorrente successivo ha dedotto, con il primo motivo, che la legge del 1999 non avrebbe inciso sulla posizione dei diplomati tra il 1983 e il 1990 privi di sentenze favorevoli amministrative, e che la prescrizione non sarebbe mai iniziata o comunque sarebbe iniziata solo con i decreti attuativi del 2007; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese in favore di Ministeri e Università, sostenendo che in appello il giudizio era stato instaurato solo contro la Presidenza del Consiglio e che gli altri enti si erano spontaneamente costituiti solo per l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei medici. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso successivo del singolo medico, ritenendo conforme a consolidata giurisprudenza la decorrenza del termine decennale di prescrizione dal 27 ottobre 1999 per le domande di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi, e manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso successivo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di secondo grado sostenute da Ministeri e Università, perché tali parti non erano necessarie nel giudizio di appello così come introdotto e la loro partecipazione dipendeva da una scelta processuale autonoma; le spese tra il ricorrente e tali amministrazioni sono state compensate. Nessuna statuizione sulle spese nel rapporto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
giustifica l'inammissibilità del motivo quando la questione è già risolta da consolidata giurisprudenza di legittimità
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; sono irrilevanti le sole incertezze giurisprudenziali sulla modalità di esercizio o sulla qualificazione dell'azione
art. 2934 c.c.
richiamato in relazione al decorso ed estinzione del diritto per prescrizione
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente successivo come termine ordinario di prescrizione
art. 370 c.p.c.
il deposito dell'atto di costituzione della Presidenza del Consiglio nei termini non vale come controricorso
art. 382, terzo comma, c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio della statuizione sulle spese, quando la cassazione riguarda solo il capo sulle spese stesse
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue il principio di causalità e soccombenza
art. 97 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di spese, ma la Corte decide sulla base del principio di causalità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo relativo al contributo unificato
l. n. 370 del 1999, art. 11
ha riconosciuto una borsa di studio solo ad alcuni medici muniti di decisioni irrevocabili del giudice amministrativo, e per la giurisprudenza segna il dies a quo della prescrizione del risarcimento
d.lgs. n. 257 del 1991
richiamato come completamento dell'attuazione tardiva delle direttive sui medici specializzandi
direttiva 75/362/CEE
fonte europea relativa al compenso dei medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
fonte europea relativa alla formazione specialistica dei medici
direttiva 82/76/CEE
fonte europea relativa alla formazione specialistica dei medici e al compenso
direttiva 93/16/CEE
direttiva di coordinamento richiamata nella controversia
art. 5 TCEE
richiamato dai ricorrenti a fondamento dell'inadempimento comunitario
art. 189 TCEE
richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi di attuazione delle direttive
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti come parametro dell'obbligo di conformazione al diritto europeo
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale
Massime di principio
- Nel caso del risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive europee sul compenso dei medici specializzandi, il termine decennale di prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, perché da quel momento la lesione del diritto era già giuridicamente apprezzabile e azionabile.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., non impediscono la decorrenza della prescrizione le incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione, sull'individuazione del giudice competente o del soggetto passivamente legittimato, quando il diritto sia comunque esercitabile in via stragiudiziale o giudiziale.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata se la soluzione è già conforme al principio di effettività del diritto UE e non sussiste un reale dubbio interpretativo rilevante.
- Nel regolamento delle spese processuali opera il principio di causalità: non possono essere poste a carico della parte soccombente le spese di soggetti che non erano necessari nel giudizio e che sono intervenuti o si sono costituiti per scelta autonoma.
- La cassazione senza rinvio è possibile quando il vizio riguarda esclusivamente il capo della sentenza sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti di merito.
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