Cassazione Penale, Sentenza n. 41346/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sirani impugnava l'ordinanza del 16/02/2022 che aveva rigettato la sua istanza di annullamento del provvedimento di esecuzione (16/12/2021). La censura principale era che una porzione di pena, oggetto di precedente indulto poi revocato, risultava in realtà estinta per effetto dell'affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo (provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 27/06/2013), sicché, ai sensi dell'art. 47 comma 12 Ord. pen., l'intera pena sarebbe dovuta risultare estinta e non più aggredibile in esecuzione. La difesa lamentava inoltre che il giudice dell'esecuzione non aveva correttamente valutato i vari provvedimenti di cumulo ed aveva motivato in modo meramente assertivo ritenendo le pene "del tutto distinte e diverse" senza spiegare le ragioni
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per un nuovo giudizio. La Cassazione ha censurato la motivazione del giudice dell'esecuzione come apparente e insufficiente, perché non ha valutato adeguatamente (i) la complessiva documentazione sui provvedimenti di cumulo e sull'affidamento in prova e (ii) i principi di diritto consolidati in materia di efficacia dell'affidamento in prova e di revoca dell'indulto (giurisprudenza richiamata). Pertanto il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce delle risultanze documentali e dei principi di diritto citati
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26 luglio 1975)
la norma disciplina l'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ove l'esito sia positivo; la questione è se tale estinzione operi anche rispetto a porzioni di pena precedentemente oggetto di indulto e in che modo ciò incida sull'esecuzione
Legge n. 241 del 2006
art. 1 (richiamato in riferimento al quinquennio utile ai fini della revoca)
utilizzata per individuare il periodo quinquennale nel quale la commissione di un ulteriore reato con condanna a pena detentiva può determinare la causa di revoca dell'indulto
Codice di procedura penale
richiamato quale norma che disciplina la declaratoria di esecuzione della pena nelle forme previste dopo la revoca dell'indulto; la giurisprudenza segnala che la revoca opera ex lege e legittima l'esecuzione della pena coperta dal beneficio caducato
Massime di principio
- Verificare la cronologia: occorre accertare l'ordine temporale tra la concessione/ revoca dell'indulto, la concessione dell'affidamento in prova e l'eventuale commissione di reati successivi che possono determinare la revoca
- Accertare se la porzione di pena interessata dall'indulto sia realmente la stessa inclusa nei provvedimenti di cumulo: il giudice deve motivare con riferimento agli atti e ai certificati del casellario
- L'effetto estintivo dell'affidamento in prova (art. 47 Ord. pen.) va valutato concretamente; il giudice deve esaminare se l'estinzione sia intervenuta prima o dopo la causa che osterebbe all'applicazione dell'indulto
- La revoca dell'indulto è in molti casi automatica ed obbligatoria se ricorre la causa prevista (es. condanna a pena detentiva rilevante nel quinquennio); la mera intervenuta estinzione degli effetti penali per affidamento in prova non esclude a priori la rilevanza della causa di revoca secondo la giurisprudenza citata, dunque occorre analizzare caso per caso
- Se il giudice dell'esecuzione fornisce motivazioni meramente assertive e non documentate, la decisione è vulnerabile di annullamento in Cassazione: è necessario un esame puntuale delle risultanze probatorie e dei precedenti provvedimenti esecutivi
- In situazioni analoghe, difesa e PM devono produrre e far valorizzare i certificati del casellario, i provvedimenti di cumulo e le ordinanze di affidamento in prova per permettere al giudice dell'esecuzione una motivazione completa e conforme alla giurisprudenza di legittimità
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