Cassazione Penale, Ordinanza n. 07180/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando anche la richiesta di riassegnazione alla sezione ordinaria. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione delle prove indicate dalla difesa; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; 4) doglianze sul trattamento sanzionatorio. La difesa ha anche chiesto la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. La Corte ha rilevato che i primi tre motivi riproducevano censure di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, erano generici e miravano a una rivalutazione delle prove; ha inoltre osservato che la desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento. Il quarto motivo è stato ritenuto motivato in modo sufficiente e immune da vizi.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
L'istituto della desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando i motivi si limitino a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Le doglianze che si risolvono in affermazioni generiche o in una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
- La desistenza volontaria non è configurabile nei reati di evento; il relativo istituto opera solo nei limiti della disciplina del tentativo.
- Il motivo che contesti il trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: se questa è sufficiente e immune da vizi, la censura non può essere accolta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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