Ordinanza n. 21/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento emesso al Comune di Gualdo Cattaneo in data 16 ottobre 2025 prot. 13471, avente ad oggetto “comunicazione di riprogrammazione per operazioni di immissione in possesso e redazione verbale di stato di consistenza ai sensi dell’art. 143, comma 4 della L.R. Umbria n. 1/2015 part.lle 279, 785 del foglio 50, per le operazioni di rilievo e picchettamento del tracciato della strada attualmente classificata come comunale e compresa tra le part.lle 279 e 283 del foglio 50 fino all’edificio part. 124 - Ordinanza nr. 66 del 06.11.2023 e verbale di inottemperanza del giorno 24.07.2025”; - di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto; - del provvedimento di diniego all’accesso esercitato dalla ricorrente ai sensi della l. n. 241 del 1990 e formulato altresì ex d.lgs. n. 33 del 2013, notificato con pec del 24 ottobre 2025 prot. n. 13797, con conseguente riconoscimento e dichiarazione del diritto della ricorrente all’accesso mediante rilascio di copia; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2025: - del provvedimento emesso dal Comune di Gualdo Cattaneo in data 24 novembre 2025 prot. n. 15001 che ordina di “completare i lavori con particolare riferimento alla riapertura del tracciato stradale, con ripristino dello strato di fondazione con pietrisco e dello strato superficiale con materiale inerte stabilizzato entro 30 gg. dal ricevimento della presente. Non ottemperando a quanto richiesto l’Amministrazione provvederà ai lavori di remissione in pristino con la riapertura della strada con spese a carico dei responsabili dell’abuso irrogando la relativa sanzione ai sensi dell’art. 143 della L. R. Umbria n. 1/2015”; - del provvedimento prot. 13471 del 16 ottobre 2025, già impugnato con il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto connesso e/o conseguente allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di riprogrammazione delle operazioni di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, diniego di accesso e ordine di completamento dei lavori con riapertura del tracciato stradale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la comunicazione comunale del 16 ottobre 2025 relativa alla riprogrammazione delle operazioni di immissione in possesso e di redazione del verbale di stato di consistenza, riferite a particelle catastali interessate da un tracciato stradale, nonché il diniego di accesso notificato il 24 ottobre 2025. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del 24 novembre 2025, con il quale il Comune ha ordinato il completamento dei lavori, in particolare la riapertura della strada e il ripristino della relativa pavimentazione, avvertendo che, in caso di inottemperanza, avrebbe eseguito direttamente i lavori e irrogato la sanzione prevista dalla legge regionale. La censura cautelarmente valorizzata riguarda l’ampliamento dell’oggetto dell’ordinanza comunale n. 66 del 2023, della cui esecuzione il Comune pretendeva l’attuazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni dedotte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti necessitassero di un approfondimento nella sede di merito e che, nelle more, fosse opportuno mantenere integra la situazione esistente. Ha rilevato, in particolare, che le censure relative all’ampliamento dell’oggetto dell’ordinanza comunale n. 66 del 2023 non apparivano prima facie prive di fumus boni iuris. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso i provvedimenti impugnati. Ha fissato la trattazione della domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 e la trattazione del merito all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è proposta dalla parte ricorrente; il collegio provvede in camera di consiglio.
La disposizione costituisce la base processuale per la valutazione collegiale della domanda cautelare e per la sospensione interinale degli atti impugnati.
art. 116 c.p.a.
La domanda relativa al diniego di accesso sarà trattata con il rito speciale dell’accesso in una successiva camera di consiglio.
art. 143, comma 4, l.r. Umbria n. 1/2015
È richiamato nei provvedimenti comunali quale fondamento delle operazioni e delle conseguenze connesse alla mancata ottemperanza, senza che l’ordinanza cautelare ne definisca in via conclusiva l’interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati può essere disposta quando le censure non risultino prima facie sfornite di fumus boni iuris e sia necessario preservare integra la situazione di fatto in attesa dell’approfondimento nella sede di merito.
- Quando l’amministrazione pretende di dare esecuzione a un precedente provvedimento ampliandone l’oggetto, la censura relativa all’estensione del potere esercitato può integrare un fumus cautelare idoneo a giustificare la sospensione degli atti esecutivi.
- La domanda giudiziale relativa a un diniego di accesso può essere fissata per una trattazione separata secondo il rito previsto dall’art. 116 c.p.a., anche quando sia proposta nell’ambito di un ricorso avente a oggetto anche altri provvedimenti amministrativi.
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