Cassazione Penale, Ordinanza n. 25868/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati, confermando la decisione impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la loro responsabilità per un reato in materia di stupefacenti, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio. I ricorrenti deducevano, in sostanza, che la motivazione sulla pena, sulle attenuanti generiche e sul giudizio di comparazione fosse insufficiente o non adeguatamente esplicitata. La Corte di cassazione rileva invece che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che il giudizio di determinazione della pena era stato compiuto in modo non arbitrario, richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e i limiti del sindacato di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato come parametro di riferimento per la valutazione di attenuanti generiche, comparazione e dosimetria della pena; tali apprezzamenti sono sindacabili in cassazione solo se arbitrari o illogici
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di determinazione della pena, il giudice di merito può assolvere l'obbligo motivazionale anche mediante motivazione implicita o con formule sintetiche, purché dal complesso della decisione emerga una valutazione effettiva degli elementi rilevanti.
- Il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche, sulla comparazione tra circostanze e sulla quantificazione della pena, quando fondato sui criteri dell'art. 133 c.p., è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrio.
- Se la pena è stata determinata in modo complessivamente coerente e non arbitrario nei gradi di merito, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La manifesta infondatezza del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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