Sentenza n. 2310/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per euro 500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero e non eseguita. Il titolo giudiziale aveva condannato l'amministrazione ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 500,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento ministeriale, l'avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di interessi legali a titolo di astreinte per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e del termine dilatorio di cui all'art. 14 del d.l. 669/1996, essendo stata documentata la notificazione del titolo all'amministrazione. Nel merito, il Ministero non ha contestato il titolo né dimostrato l'avvenuta esecuzione o il pagamento; pertanto, applicando il principio dell'art. 2697 c.c. sull'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. È stata respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell'ingente e improvviso contenzioso sulla medesima questione e delle conseguenti difficoltà organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è proponibile entro il termine decennale richiamato dal giudice.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato con riguardo al termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il giudice ha ritenuto documentata la notificazione del titolo all'amministrazione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli; il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione o il pagamento.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
È richiamato, tramite l'art. 22 l. 724/1994, per la misura degli accessori riconosciuti dal titolo esecutivo.
art. 22 l. 724/1994
Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, l. 412/1991 quanto agli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione obbligata.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell'assenza di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione sulla base dell'onere del debitore di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'esecuzione sostitutiva degli atti necessari.
- La concessione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando il ritardo nell'esecuzione sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle oggetto della disciplina originaria.
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