Sentenza del 03/06/2015 n. 11429 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002. La questione riguardava se l'adesione al condono tombale impedisse all'Amministrazione finanziaria di contestare un credito IVA indicato nella dichiarazione, derivante da operazioni ritenute inesistenti e predisposte per ottenere indebiti risparmi d'imposta. Secondo l'Agenzia, il condono estingue o definisce i debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti fiscali vantati dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha stabilito che il condono previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002 preclude l'accertamento dei debiti tributari, ma non impedisce all'Ufficio di verificare e contestare l'esistenza dei crediti fiscali, compresi quelli IVA. La previsione secondo cui il condono non modifica l'importo dei crediti deve essere intesa nel senso che il condono non li modifica automaticamente, non nel senso che li sottragga ai controlli dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle diverse imposte, inclusa l'IVA.
La norma definisce i debiti tributari del contribuente, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di accertare che un credito dichiarato sia inesistente o non spettante.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È la disposizione processuale utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'errata interpretazione dell'art. 9 della legge n. 289/2002 da parte della CTR.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché il quesito di diritto formulato dall'Agenzia rispettava i requisiti previsti dalla disposizione.
Costituzione, art. 136
La Corte precisa che il richiamo all'art. 136 Cost. non è pertinente, poiché non si trattava di una precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sul condono.
Corte costituzionale, ordinanza n. 340/2005
Il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti.
È costituzionalmente legittimo interpretare la disciplina nel senso che il condono non obbliga l'Erario a riconoscere o rimborsare crediti inesistenti e non impedisce i relativi accertamenti.
Corte di giustizia dell'Unione europea, 17 luglio 2008, causa C-132/06
Una rinuncia generale e indiscriminata dell'Amministrazione all'accertamento delle operazioni imponibili può essere incompatibile con il diritto dell'Unione europea; la disciplina del condono deve quindi essere interpretata in modo conforme agli obblighi europei, in particolare in materia IVA.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente definisce o estingue i debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in validi i crediti fiscali dichiarati dal contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare l'esistenza, la spettanza e l'origine di un credito IVA anche quando il contribuente abbia aderito a un condono, soprattutto se il credito deriva da operazioni inesistenti.
- La clausola secondo cui il condono non modifica i crediti e i rimborsi significa che il condono non li altera automaticamente; non significa che l'Ufficio perda il potere di contestarli.
- In presenza di operazioni economicamente inesistenti, il contribuente deve dimostrare la reale effettuazione delle operazioni e la fondatezza del credito, senza poter invocare il condono come causa di automatica intangibilità.
- La disciplina nazionale dei condoni, soprattutto in materia IVA, deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione europea e non può comportare una rinuncia generale ai controlli sulle operazioni imponibili.
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