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Sentenza

Sentenza n. 1294/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1143/2024 pubbl. il 29/11/2024 RG n. 106/2023, resa dal tribunale di Avellino Sezione Lavoro, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per complessivi € 3.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 1143/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito complessivo di € 3.500,00. La ricorrente ha dedotto di avere notificato il titolo all’amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Ha chiesto inoltre, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese. Dalla documentazione prodotta risultavano il passaggio in giudicato della sentenza e la notifica del titolo in data 11 giugno 2025, nonché il decorso del termine di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che erano state rispettate le formalità procedurali e che l’amministrazione non aveva provato l’avvenuta attribuzione della Carta elettronica del docente con l’accredito dell’importo dovuto. Ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per € 3.500,00, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempienza, attribuendogli il compito di dare completa esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario è stato autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa e il reperimento materiale delle somme. L’esaurimento degli stanziamenti o l’assenza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo, inclusa la possibilità di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione necessario per procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’adempimento.
  • In presenza di un giudicato che impone l’attribuzione di una prestazione determinata, l’amministrazione deve eseguire puntualmente il comando giudiziale entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza; la mancata prova dell’adempimento giustifica l’ordine di esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionandone l’insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione e a una formale richiesta della parte interessata.
  • Le difficoltà finanziarie dell’amministrazione, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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