Sentenza n. 2962/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 04/06/2025 a mezzo del quale il ricorrente, all’esito degli ulteriori accertamenti psicofisici tenuti presso la Commissione Sanitaria d'Appello, veniva giudicato inidoneo quale VFI nell'Aeronautica militare - D.M. 04/06/2014 lett. q) punto 4 - per il seguente giudizio diagnostico: "pregressa epilessia focale idiopatica", (ALL.1); - di ogni altro atto successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, tra cui il verbale del Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari, datato 13/05/2025, presso cui la Commissione Medica esprimeva nei confronti del ricorrente il seguente giudizio medico legale "non idoneo quale VFI nell'Aeronautica Militare ai sensi del DM 04/06/2014 lettera Q punto 4 comma 1)" (ALL.2). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 25\11\2025: PER L’ANNULLAMENTO della graduatoria di merito per il reclutamento di 1.050 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell’Aeronautica Militare, per il 2025, avente protocollo n. M_D AB05933 REG2025 0494057 del 30 ottobre 2025, pubblicata dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (ALL.1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica quale VFI nell'Aeronautica Militare e graduatoria finale della procedura concorsuale, nella parte in cui non include il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato all'esito degli accertamenti psicofisici e confermato dalla Commissione Sanitaria d'Appello, fondato sulla ritenuta pregressa epilessia focale idiopatica ai sensi del D.M. 4 giugno 2014, lett. Q), punto 4. Ha dedotto violazione della disciplina applicabile ed eccesso di potere sotto vari profili, contestando la correttezza della valutazione medico-legale. Con motivi aggiunti ha impugnato, in via derivata, la graduatoria finale di merito, lamentando la mancata inclusione del proprio nominativo quale conseguenza dell'illegittimità del giudizio di inidoneità. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza, finalizzata ad accertare la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità, sulla base della documentazione sanitaria, della visita diretta e delle regole tecniche applicabili.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, definendo il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. La verificazione ha confermato la validità medico-scientifica del giudizio di inidoneità: il D.M. 4 giugno 2014 considera causa di non idoneità tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse, salvo il caso di un singolo episodio convulsivo anteriore agli ultimi due anni; il ricorrente aveva invece avuto due episodi convulsivi, trattati farmacologicamente dal settembre 2009 all'aprile 2011, riconducibili a una storia clinica di epilessia focale idiopatica. Il Collegio ha ritenuto la verificazione completa, logicamente condivisibile e svolta nel contraddittorio tra le parti. Ha ribadito che le valutazioni delle commissioni mediche concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, circostanze non dimostrate nel caso concreto. Non è possibile sostituire la valutazione della commissione con quella di consulenti di parte o specialisti interpellati al di fuori della procedura concorsuale. La graduatoria è stata ritenuta legittima in via derivata, poiché le censure contro il giudizio di inidoneità erano infondate. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in euro 500, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente di definire la controversia con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione tecnica finalizzata ad accertare la causa sanitaria di non idoneità.
D.M. 4 giugno 2014, lett. Q), punto 4
tutte le sindromi epilettiche, anche se pregresse
La disciplina tecnica considera causa di non idoneità le sindromi epilettiche anche pregresse, salvo il caso di un singolo episodio convulsivo anteriore agli ultimi due anni; la presenza di due episodi convulsivi esclude l'applicazione dell'eccezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto dal Collegio.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni mediche preposte agli accertamenti concorsuali costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopiche abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
- Quando una verificazione disposta dal giudice è svolta nel contraddittorio, sulla base della documentazione sanitaria rilevante, della visita diretta dell'interessato e delle pertinenti regole tecniche, le sue conclusioni possono confermare la legittimità del giudizio medico concorsuale se risultano complete e logicamente condivisibili.
- In una procedura concorsuale militare, la previsione tecnica che considera causa di non idoneità tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse, non consente di equiparare alla fattispecie eccezionale del singolo episodio convulsivo una storia clinica caratterizzata da due episodi convulsivi trattati farmacologicamente.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione medico-tecnica della commissione concorsuale con quella di consulenti di parte o di specialisti consultati al di fuori della procedura, in assenza di manifesta illogicità o di evidente travisamento fattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →