Sentenza n. 15777/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva - del giudizio di non idoneità emesso dall'Aeronautica Militare - Istituto Di Medicina Aerospaziale, Centro aeromedico per la selezione psicofisiologica emesso in data 26.01.2026, comunicato in pari data, con il quale la ricorrente è stata giudicata “non idonea quale maresciallo dell'Aeronautica Militare a mente DM. 04/06/2014 3/Av Ei Codice 31 elenco generale, stante le motivazioni sotto indicate: riferita allergia a parietaria, ulivo, pelo gatto”; -di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto e non conoscibile; E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità sanitaria al concorso per il reclutamento di 70 marescialli di terza classe dell'Aeronautica Militare, fondato sull'allergia riferita a parietaria, ulivo e pelo di gatto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio del 26 gennaio 2026 con cui era stata dichiarata non idonea al concorso, ai sensi del D.M. 4 giugno 2014 e in relazione al codice 31 dell'elenco generale, per allergia riferita a parietaria, ulivo e pelo di gatto. Ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto a essere dichiarata idonea. Il testo non specifica ulteriormente i singoli profili di censura. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione sanitaria, il cui esito ha confermato il giudizio di non idoneità; successivamente, il 9 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, né ha deciso sulla correttezza sostanziale del giudizio sanitario: preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La verificazione aveva confermato la non idoneità, ma tale esito non costituisce una statuizione di merito del giudice. Spese di giudizio compensate; le spese della verificazione saranno liquidate con separato provvedimento, previa eventuale istanza dell'organismo verificatore.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il Collegio, ritenendo di poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cod. proc. amm., non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente in data 9 giugno 2026 ed assumere per l’effetto una pronuncia in conformità alla stessa (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6), con conseguente declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
La dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
artt. 60 e 74 c.p.a.
Il Collegio, ritenendo di poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 60 e 74 cod. proc. amm., non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla parte ricorrente in data 9 giugno 2026 ed assumere per l’effetto una pronuncia in conformità alla stessa (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. 16 maggio 2024, n. 4350, in specie punto 6), con conseguente declaratoria di improcedibilità del proposto ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarando l'improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che è sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e il giudice ne prende atto, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.; le censure di merito non vengono quindi decise.
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