Sentenza n. 4810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all'INPS il pagamento del rateo pensionistico relativo a febbraio 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia traeva origine da una sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva accertato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza come per legge. In sede di ottemperanza, il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le somme già liquidate dall'INPS e aveva accolto il ricorso limitatamente al rateo di febbraio 2022, ritenendo che il requisito sanitario fosse stato maturato nel febbraio 2021 e che da tale mese dovesse decorrere il differimento di dodici mesi previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010, con conseguente spettanza della pensione già per febbraio 2022. L'INPS ha appellato la sentenza sostenendo che il differimento annuale si combina con la regola generale dell'art. 6 della legge n. 155/1981, secondo cui la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tutti i requisiti sono raggiunti. Poiché il termine annuale si compiva nel febbraio 2022, la decorrenza avrebbe dovuto essere fissata al 1° marzo 2022; diversamente, il differimento effettivo sarebbe stato di soli undici mesi. L'appellata ha sostenuto che il termine di dodici mesi dovesse decorrere dal febbraio 2021 e che il rateo di febbraio 2022 fosse quindi dovuto, richiamando anche la disciplina delle pensioni di invalidità e orientamenti della Corte di cassazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che l'art. 12, comma 1, del d.l. n. 78/2010 debba essere applicato congiuntamente all'art. 6, comma 1, della legge n. 155/1981. Il differimento di dodici mesi decorre dal mese di maturazione dei requisiti, ma, una volta perfezionatisi tutti gli elementi costitutivi del diritto nel febbraio 2022, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo, cioè dal 1° marzo 2022. Il riconoscimento del rateo di febbraio 2022 avrebbe ridotto il differimento a undici mesi, in contrasto con la previsione legislativa. È stato ritenuto inconferente il richiamo all'art. 18 del d.P.R. n. 488/1968, perché tale disposizione riguarda le pensioni di invalidità, mentre la controversia concerneva una pensione di vecchiaia. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
La disposizione introduce un differimento di dodici mesi della decorrenza della pensione; tale differimento deve essere rispettato integralmente e va coordinato con la regola generale che colloca la decorrenza al primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
art. 6, comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 155
La pensione di vecchiaia ... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello ... in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti
Per la pensione di vecchiaia, una volta maturati tutti i requisiti, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo; pertanto, se il perfezionamento avviene nel febbraio 2022, la decorrenza è il 1° marzo 2022.
art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
La disposizione riguarda le pensioni di invalidità e non è applicabile alla pensione di vecchiaia oggetto della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Per la pensione di vecchiaia anticipata soggetta a una finestra di dodici mesi, il termine di differimento previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 deve essere coordinato con l'art. 6 della legge n. 155/1981: maturati tutti i requisiti nel corso di un mese, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il differimento si è compiuto.
- Il riconoscimento della pensione per il mese nel quale si completa il differimento annuale riduce di fatto la finestra a undici mesi e contrasta con la previsione legislativa del differimento di dodici mesi.
- La disciplina dell'art. 18 del d.P.R. n. 488/1968, relativa alle pensioni di invalidità, non può essere applicata per determinare la decorrenza di una pensione di vecchiaia, soggetta alla diversa disciplina dell'art. 6 della legge n. 155/1981.
- In sede di ottemperanza, il giudice deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto del giudicato e alla decorrenza pensionistica stabilita dalla legge richiamata nella decisione esecutanda, senza riconoscere ratei incompatibili con la disciplina legale applicabile.
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