Ordinanza n. 507/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I22118360, adottato dal Questore della Provincia di Caserta in data 16.10.2025, prot. n. 225, notificato in data 07.01.2026, per il tramite della Questura di Terni, che contestualmente provvedeva al ritiro del titolo revocato, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con contestuale ritiro del titolo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento risultava fondato essenzialmente sulla presunta falsità della dichiarazione di ospitalità prodotta in origine. In sede cautelare sono stati ravvisati profili di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché dall'atto non emergevano gli specifici accertamenti posti a fondamento della qualificazione della dichiarazione come falsa. È stata inoltre dedotta la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, omissione che avrebbe impedito al ricorrente di rappresentare la necessità di dimorare in altra provincia per esigenze lavorative e di chiarire le modalità di utilizzo dell'alloggio dichiarato. Il ricorrente ha altresì prospettato la mancata considerazione della propria situazione complessiva, comprendente buona condotta, regolare attività lavorativa e inserimento socio-economico, elementi ritenuti documentati e indicativi della buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che la revoca appariva basata sulla presunta falsità della dichiarazione di ospitalità senza esplicitare adeguatamente gli accertamenti istruttori, con possibile difetto di istruttoria e motivazione. Ha ritenuto non manifestamente infondata anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, perché il contraddittorio avrebbe potuto consentire al ricorrente di chiarire le circostanze relative alla dimora e all'alloggio. Il giudice ha inoltre evidenziato che la valutazione amministrativa avrebbe dovuto considerare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, la condotta, l'attività lavorativa regolare, l'inserimento sociale ed economico e la buona fede dello straniero, anche alla luce dei principi di buona fede e favor lavoratoris. È stato ravvisato il periculum in mora, poiché la revoca avrebbe determinato l'irregolarità del soggiorno, impedito la prosecuzione dell'attività lavorativa ed esposto il ricorrente al rischio concreto e imminente di espulsione, con pregiudizio grave e difficilmente riparabile. All'esito della comparazione degli interessi, è stata accordata prevalenza temporanea alla posizione del ricorrente. È stata quindi sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato; la trattazione di merito è stata fissata al 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa per l'esame della domanda di sospensione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone di valutare la situazione complessiva dello straniero, inclusi la condotta, l'attività lavorativa e l'inserimento socio-economico, nella decisione relativa al soggiorno.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un permesso di soggiorno presenta sufficienti profili di fumus boni iuris quando si fonda sulla presunta falsità di una dichiarazione rilevante senza esplicitare gli specifici accertamenti istruttori posti a sostegno di tale conclusione, potendo configurarsi difetto di istruttoria e di motivazione.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca del permesso di soggiorno può assumere rilievo cautelare quando abbia impedito allo straniero di chiarire circostanze fattuali potenzialmente decisive, comprese le ragioni lavorative della dimora in un luogo diverso e le modalità di utilizzo dell'alloggio dichiarato.
- Nella valutazione della posizione dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la condotta, la regolare attività lavorativa, l'inserimento socio-economico e gli elementi indicativi della buona fede, secondo i principi di buona fede e favor lavoratoris.
- Sussiste il periculum in mora quando la revoca del permesso di soggiorno determina l'irregolarità del soggiorno, impedisce la prosecuzione dell'attività lavorativa ed espone concretamente lo straniero al rischio di espulsione, con pregiudizio grave e difficilmente riparabile.
- Nella fase cautelare, la sospensione della revoca può essere disposta quando l'interesse dello straniero regolarmente entrato e stabilmente inserito lavorativamente prevalga temporaneamente sull'interesse pubblico all'immediata esecuzione di un provvedimento che presenti profili di potenziale illegittimità da approfondire nel merito.
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