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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29393/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 1999, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione la maggiore IVA ritenendo erronea l'aliquota applicata in fatture emesse da un consorzio verso le società consorziate per il ribaltamento di costi sostenuti nell'interesse dei consorziati. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretto l'operato del consorzio perché i costi ribaltati si riferivano ad acquisti di servizi soggetti ad aliquota ridotta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che nella fattura di ribaltamento il consorzio deve indicare l'IVA nella stessa misura corrispondente a quella applicata dai fornitori sui beni o servizi acquistati; 2) violazione dell'art. 127-septies, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, lamentando che la CTR avesse riconosciuto l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% alle fatture di ribaltamento in assenza di una previsione specifica, nonostante le operazioni di acquisto del consorzio fossero, secondo l'Ufficio, assoggettate ad aliquota ordinaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. I motivi sono stati dichiarati inammissibili, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti già affermato che il consorzio aveva applicato alle operazioni di acquisto l'aliquota ridotta del 10%, sicché era corretto il ribaltamento ai consorziati con la medesima aliquota. Le censure dell'Ufficio assumevano invece, in fatto, che sugli acquisti del consorzio gravasse l'aliquota ordinaria, presupposto espressamente smentito dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La fattura con cui il consorzio ribalta ai consorziati gli oneri sostenuti nel loro interesse deve indicare l'IVA nella misura corrispondente a quella applicata nelle operazioni di acquisto da parte del consorzio.

  • art. 127-septies, tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La questione riguardava l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta alle operazioni di ribaltamento dei costi; la Corte non ha accolto la censura dell'Ufficio perché fondata su un presupposto fattuale smentito dalla CTR.

Massime di principio

  • Nel ribaltamento ai consorziati dei costi sostenuti dal consorzio, la fattura deve riflettere il regime IVA applicato alle operazioni originarie di acquisto, se il giudice di merito accerta in fatto quale sia tale regime.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che presuppone un fatto espressamente escluso dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione un accertamento in fatto già compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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