Cassazione Penale, Sentenza n. 4247/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ha ripristinato la pena originaria, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare contesta che non fosse a lui, bensì al pubblico ministero o alle autorità competenti, l'onere di avviare la procedura esecutiva; quindi ritiene ingiustificata la revoca per mancato inizio dei lavori quando la procedura non era stata correttamente attivata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Bolzano per un nuovo esame. Ha ritenuto che la procedura di esecuzione non fosse stata correttamente avviata: l'unico atto era l'incarico del 13/01/2014 alle forze di polizia per il controllo, senza ulteriori provvedimenti formali né comunicazione al condannato di un ente e di un termine per l'inizio dei lavori. Tale modalità non integra un formale inizio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 186, comma 9‑bis c.d.s.; la giurisprudenza consolidata esclude l'obbligo del condannato ad attivare la procedura in assenza di una comunicazione di termine. Non potendo la Corte verificare altresì, per carenza di atti (mancava la sentenza di condanna negli atti), se fosse maturato il termine di estinzione della pena ex art.173 c.p., ha disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 186, comma 9‑bis, Codice della Strada
"con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità"
La norma richiede che il giudice, con decreto o sentenza, incarichi formalmente l'ufficio locale di esecuzione penale o gli organi di cui all'art.59 del d.lgs. 274/2000 per verificare lo svolgimento; ne deriva l'obbligo di un atto formale che individui l'ente incaricato e consenta l'avvio dell'esecuzione.
art. 59, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato quale possibile destinatario dell'incarico di verifica previsto dall'art.186 c.d.s.; indica gli organi competenti per la fase esecutiva nell'ambito delle misure sostitutive previste dal codice della strada.
art. 43, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola la procedura per i lavori di pubblica utilità disposti dal giudice di pace: la sentenza irrevocabile è trasmessa al pubblico ministero che emette l'ordine di esecuzione, lo trasmette all'ufficio comunale o al comando carabinieri, i quali notificano e fissano prescrizioni/termini; evidenzia la differenza procedurale rispetto all'ambito del codice della strada.
art. 173, Codice Penale
Norma richiamata in relazione all'eventuale estinzione della pena nel frattempo maturata; la Corte ha rinviato perché non poteva verificare dagli atti se fosse intervenuta l'estinzione.
Massime di principio
- Per le sanzioni sostitutive dei lavori di pubblica utilità previste dal codice della strada occorre un formale atto giudiziario che incarichi l'ufficio locale di esecuzione penale o gli organi di cui all'art.59 d.lgs. 274/2000: un semplice incarico alle forze di polizia per controlli non costituisce avvio formale della procedura esecutiva.
- In assenza di una comunicazione formale che indichi l'ente incaricato e un termine entro cui iniziare i lavori, il condannato non è tenuto ad attivare autonomamente la procedura esecutiva.
- La revoca della sanzione sostitutiva per mancato inizio dei lavori può essere illegittima se il mancato inizio dipende da vizi dell'avvio procedurale e non da volontà o inerzia del condannato.
- È fondamentale distinguere le procedure previste per il codice della strada da quelle previste per i lavori disposti dal giudice di pace: quest'ultime prevedono l'intervento del pubblico ministero e una specifica modalità di notifica all'interessato.
- In caso di profili procedurali controversi o di carenza documentale rilevante (es. assenza della sentenza di condanna), la decisione può essere annullata con rinvio per consentire un nuovo esame e l'integrazione degli atti, compresa la verifica dell'eventuale estinzione della pena ex art.173 c.p.
- Prassi consigliata: prima di revocare o dichiarare inadempienza del condannato, verificare che sia stato emesso e notificato un atto formale che indichi l'ufficio/responsabile e il termine per l'inizio dei lavori; in mancanza, procedura di esecuzione da ritenersi non correttamente avviata.
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