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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22929/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva solo ridotto il trattamento sanzionatorio ma confermato la condanna per furto aggravato. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione di legge penale e il difetto di motivazione sulla ritenuta recidiva reiterata, contestando la valutazione di maggiore pericolosità; 2) la violazione di legge penale e il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che non sarebbero stati valorizzati adeguatamente elementi favorevoli all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico la recidiva reiterata valorizzando la commissione del furto dopo numerosi precedenti penali e dopo la sottoposizione a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque di merito, poiché la Corte d'appello aveva spiegato in modo adeguato perché gli elementi di cui all'art. 133 c.p., soprattutto i numerosi precedenti penali, prevalessero nel negare le attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.

    norme incriminatrici del furto aggravato oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta correttamente motivata

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, utilizzati per negare le attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa

  • Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis

    richiamata sul tema della valutazione della recidiva e della motivazione sulla maggiore pericolosità

  • Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera

    richiamata sul tema della recidiva e della motivazione sulla maggiore pericolosità

  • Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano

    richiamata sul potere discrezionale nella concessione o meno delle attenuanti generiche

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli

    richiamata sul potere discrezionale nella concessione o meno delle attenuanti generiche

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    richiamata sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla recidiva è inammissibile quando mira a sollecitare una nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua e логica sulla maggiore pericolosità dell'imputato.
  • La recidiva reiterata può essere motivatamente valorizzata quando il reato sia stato commesso dopo una pluralità di precedenti penali e dopo misure di controllo come la sorveglianza speciale, perché tali elementi possono essere indicativi di un accrescimento della pericolosità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha richiamato in modo non apparente i criteri dell'art. 133 c.p. e ha spiegato la prevalenza di elementi negativi, come i numerosi precedenti penali dell'imputato.
  • Non è consentito in sede di legittimità sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura di elementi di fatto asseritamente favorevoli, quando la decisione impugnata abbia già compiuto una valutazione coerente e non illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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