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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07622/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di un immobile in costruzione a Siderno. L'istanza di revocazione si basava su presunte "nuove prove": comunicazioni Postavita (3/05/2005 e 27/02/2027) che attesterebbero che la somma di € 50.185,52 confluita nel 2007 su un conto cointestato ad Angela Panetta e Francesca M. derivava da una polizza vita intestata ad Angela Panetta del 2002 (quindi anteriore al matrimonio della ricorrente) e una contabile del 12/05/2004 che mostrerebbe l'incasso e la monetizzazione di titoli con accredito sul conto cointestato. La ricorrente sosteneva che tali documenti provavano la liceità e la preesistenza delle somme rispetto all'atto di prevenzione, che erano stati scoperti casualmente e non per sua negligenza, e denunciava violazioni dell'art. 28 D.lgs. n.159/2011 e dell'art. 111 Cost., oltre a produrre una relazione tecnico-contabile a sostegno della disponibilità di fondi per costruire l'immobile.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva valutato le prove come non "nuove", in quanto deducibili tempestivamente con ordinaria diligenza (ad es. è prevedibile che documentazione di una polizza intestata a un membro della famiglia fosse custodita presso l'abitazione di costui). La Corte ha inoltre osservato che, anche se prese in considerazione, le prove non apparivano decisive per l'accoglimento della revocazione. Pertanto il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    L'art. 28 è stato interpretato nel senso che per ottenere la revocazione della confisca sono rilevanti solo le prove realmente sopravvenute o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definizione del procedimento; le prove deducibili con ordinaria diligenza e non prodotte nel procedimento originario non sono "nuove", salvo impossibilità per forza maggiore.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Il richiamo all'art. 111 (diritto al giusto processo e motivazione delle decisioni) non ha trovato fondamento: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e non meramente apparente, sufficiente a giustificare la dichiarazione di inammissibilità.

  • Codice di procedura penale

    Sulla base dell'art. 616 c.p.p. la parte che propone il ricorso dichiarato inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nell'avvio del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in € 3.000,00.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Riferimento giurisprudenziale: la revoca della confisca di prevenzione non può basarsi su elementi preesistenti che, sebbene astrattamente deducibili, non siano stati dedotti nell'ambito del procedimento originario in assenza di cause di forza maggiore.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione sulla base di "nuove prove" occorre che tali prove siano effettivamente sopravvenute dopo la definizione del procedimento o, se preesistenti, che la loro scoperta sia stata incolpevole; prove deducibili con ordinaria diligenza non sono considerate nuove.
  • Documenti presumibilmente custoditi presso familiari o luoghi prevedibili sono difficilmente qualificabili come incolpevolmente scoperti: il ricorrente deve spiegare perché non ha potuto ottenerli prima (prove di impossibilità, forza maggiore o ostacoli oggettivi).
  • Anche se ammessi, i documenti devono essere decisivi per mutare il giudizio sulla liceità e sull'origine delle somme: la mera indicazione di disponibilità fondi o accrediti non è sufficiente se non ricostruisce chiaramente la provenienza lecita e la temporalità rispetto agli atti di prevenzione.
  • Chi propone ricorso manifestamente infondato o su questioni già deducibili può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare la fondatezza e l'effettiva novità delle prove prima di proporre istanze di revocazione.
  • Prassi consigliata: documentare la catena di reperimento dei documenti, produrre ogni elemento che dimostri la preesistenza e la liceità delle somme (contratti, atti bancari, perizie contabili) e spiegare puntualmente perché tali documenti non potevano essere prodotti nel procedimento originario.

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