Cassazione Penale, Ordinanza n. 17120/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda il reclamo di un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis, che contestava un prelievo di euro 200 dal proprio conto corrente presso la casa circondariale, eseguito in base a un'ammenda riportata in un'ordinanza della Corte di appello di Trieste. Il magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo perché la somma risultava già restituita secondo quanto comunicato dalla stessa amministrazione penitenziaria. In cassazione il detenuto, tramite difensore, deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 6 e 227-ter d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che fosse rimasto senza risposta l'invito rivolto alla direzione dell'istituto a chiarire le ragioni del prelievo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di elementi fattuali idonei a sostenerlo. In particolare, il ricorso non confrontava il punto decisivo della motivazione del provvedimento impugnato, cioè l'avvenuta restituzione della somma prelevata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato solo per qualificare il regime detentivo cui era sottoposto il reclamante.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata dedotta come vizio di violazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del prelievo contestato.
art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del prelievo contestato.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi fattuali che sorreggono la censura.
- Il ricorso deve confrontarsi con il nucleo decisivo della motivazione del provvedimento impugnato: la mancata contestazione del fatto fondante la decisione comporta l'inammissibilità della doglianza.
- Quando il motivo di ricorso non supera il vaglio di specificità, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →