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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40834/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore rete)

La controversia

Una proprietaria di un fondo rustico conveniva in giudizio la società elettrica sostenendo che quest'ultima avesse occupato illegittimamente il terreno con pali in cemento per il sostegno di linee elettriche ad alta tensione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione e il risarcimento dei danni o una giusta indennità. La società si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione della servitù di elettrodotto. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello riformava la decisione, escludeva l'usucapione, ordinava la rimozione dei pali non coperti da un accordo scritto del 1995 e condannava la società al pagamento di euro 800 a titolo risarcitorio. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1058 e 1061 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'usucapione valorizzando la corresponsione di una somma di denaro nel 1972, senza considerare il possesso ventennale corrispondente alla servitù; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto provata la spesa di rimozione dei pali sulla base della testimonianza; 3) violazione della disciplina sulla conversione lira/euro per avere la Corte convertito automaticamente lire 800.000 in euro 800 anziché in euro 413,17. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, infondato il secondo e inammissibile il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e ha dichiarato inammissibile il terzo; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha affermato che la Corte territoriale aveva omesso di valutare il profilo fattuale e possessoria dell'installazione e del mantenimento dei pali dal 1972 e non aveva spiegato perché il pagamento di una somma di denaro fosse incompatibile con l'acquisto per usucapione della servitù. Il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione della testimonianza sulla rimozione dei pali e sulla spesa sostenuta è stata ritenuta congruamente motivata e non sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un errore di fatto nella percezione della deposizione testimoniale, rimediabile solo con revocazione.

Norme richiamate

  • art. 1058 c.c.

    richiamato come norma in tema di costituzione della servitù volontaria; la Corte ribadisce che la servitù può costituirsi anche per usucapione se apparente e posseduta uti servitutis per il tempo necessario.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato in tema di servitù apparenti e non apparenti; la decisione collega l'usucapione alla presenza di opere visibili e permanenti che rivelino l'esercizio del peso sul fondo servente.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro di valutazione della prova; la Corte conferma che la censura non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la motivazione del giudice di merito è congrua.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il vizio di legittimità denunciato per violazione di legge con riguardo alla negata usucapione e alla valutazione della prova.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.

  • L. n. 53 del 1994, art. 1

    consente all'avvocato munito di procura e autorizzazione di notificare direttamente; ai fini della tempestività rileva la data di consegna del plico all'agente postale.

  • L. n. 890 del 1982

    richiamata per le modalità di notificazione a mezzo posta e per il computo della tempestività della notifica.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, resta quello annuale e non quello semestrale introdotto dalla riforma.

  • art. 46 L. n. 69 del 2009

    ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, ma la modifica si applica solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.

  • art. 58 L. n. 69 del 2009

    indicato per la disciplina intertemporale della riduzione del termine lungo di impugnazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore nella percezione del significato letterale e logico di una deposizione testimoniale integra errore di fatto e consente solo la revocazione.

  • d.lgs. n. 213 del 1998, art. 3, comma 1, lett. d)

    invocato per il tasso di conversione lira/euro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un errore di fatto percettivo.

  • Regolamento CE n. 1103/1997, artt. 4 e ss.

    richiamato per la conversione tra lira ed euro; la doglianza non è stata esaminata nel merito perché ritenuta proposta contro un errore di fatto.

Massime di principio

  • La servitù di elettrodotto, quando risulti apparente per la presenza di opere visibili e permanenti, può essere acquistata per usucapione se il compossesso o possesso corrispondente al diritto si sia protratto per il tempo utile, anche in presenza di elementi che non escludano di per sé l'animus possidendi.
  • Nella verifica dell'usucapione il giudice deve valutare congiuntamente il dato fattuale dell'uso continuativo del bene e gli eventuali elementi negoziali o patrimoniali emersi tra le parti, spiegando perché questi ultimi siano incompatibili con il possesso ad usucapionem.
  • La censura di violazione di legge è fondata quando la decisione di merito trascuri un profilo decisivo della fattispecie, come la permanenza dell'opera e il suo mantenimento per il tempo utile all'usucapione.
  • La valutazione delle prove testimoniali è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di valutazione, non quando il ricorso mira a ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
  • L'errore nella percezione del contenuto di una deposizione testimoniale integra errore di fatto e va fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione.
  • Ai fini della tempestività della notificazione eseguita dall'avvocato a mezzo posta, rileva la data di consegna del plico all'agente postale e opera il principio di scissione degli effetti della notificazione.
  • Per il termine lungo di impugnazione, la riduzione da un anno a sei mesi introdotta dalla L. n. 69 del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009, mentre per quelli anteriori resta fermo il termine annuale.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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