Sentenza del 24/09/2015 n. 18927 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.G. aveva impugnato una cartella relativa alla riscossione provvisoria di un terzo delle imposte IRPEF, IVA e IRAP accertate per gli anni 1998-2004, sostenendo che fosse invalida perché priva della sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. Equitalia aveva impugnato la decisione, ma la CTR aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo non contestata una delle due autonome ragioni poste a fondamento dell'annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con ricorso incidentale, l'omessa pronuncia della CTR sui propri motivi di impugnazione e l'erroneità delle statuizioni della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Equitalia, sia per difetto di autosufficienza sia per la mancata specifica contestazione della decisione della CTR. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'atto di costituzione contenesse una valida impugnazione incidentale, anche se privo di formule sacramentali, e che la CTR avesse omesso di esaminarla. La Corte ha deciso direttamente nel merito: la mancata indicazione del responsabile del procedimento non poteva determinare la nullità della cartella, poiché la relativa sanzione era stata introdotta solo dal D.L. n. 248/2007 per i ruoli consegnati dal 1 giugno 2008, mentre la cartella era stata notificata il 5 giugno 2007. Anche l'assenza di sottoscrizione non comportava nullità, essendo sufficiente che la provenienza dell'atto dall'amministrazione fosse desumibile dal suo contenuto e dalla sua intestazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 100 c.p.c.
Disciplina l'interesse ad agire e a impugnare. Tuttavia, la Corte ha rilevato che la censura di Equitalia non era stata esposta in modo autosufficiente e che, quando la sentenza si fonda su più ragioni autonome, devono essere impugnate tutte.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Richiede la specificità dei motivi dell'appello tributario. La Corte ha distinto tale requisito dal difetto di interesse: nella fattispecie la CTR aveva ritenuto non contestata una delle autonome ragioni della sentenza di primo grado.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
a decorrere dal 1 giugno 2008
Ha introdotto la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, ma la disciplina non era applicabile alla cartella in esame, riferita a un ruolo anteriore alla decorrenza prevista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Prevede la cartella di pagamento quale documento per la riscossione degli importi iscritti a ruolo e il relativo modello ministeriale, che non richiede la sottoscrizione dell'esattore.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Art. 366-bis c.p.c.
All'epoca applicabile, imponeva per i motivi relativi alla motivazione una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale; la sua omissione ha reso inammissibili alcuni motivi.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su più ragioni autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte: se una sola resta definitiva, la sentenza può comunque reggere e le altre censure diventano inutili o inammissibili.
- Nel ricorso per cassazione, soprattutto quando si denuncia un errore processuale, è necessario trascrivere o indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
- L'assenza di una sottoscrizione su un atto amministrativo non determina automaticamente la nullità: occorre verificare se la provenienza dell'atto dall'amministrazione sia comunque riconoscibile e se la legge imponga espressamente la firma.
- La validità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento dipende dalla disciplina vigente alla data rilevante, in particolare dalla data di consegna del ruolo indicata dalla norma transitoria.
- Un atto difensivo può valere come appello incidentale anche senza formule tecniche, purché dal suo contenuto emerga chiaramente la volontà di ottenere la riforma della sentenza e siano individuabili le censure rivolte alla decisione.
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