Cassazione Penale, Sentenza n. 9681/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda di rideterminazione della pena, sostenendo che la sopravvenuta evoluzione normativa in materia di stupefacenti (modifiche all'art.73 d.P.R. n.309/90 intervenute tra il 2013 e il 2014) aveva ridotto i minimi edittali applicabili e che, pertanto, la pena inflitta (commisurata partendo da una pena base di 1 anno) sarebbe divenuta illegittima. Denunciava altresì vizio di motivazione e erronea interpretazione delle norme processuali citate
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato il rigetto dell'istanza di rideterminazione della pena. Ha ritenuto che, per i fatti commessi prima del 23 dicembre 2013, debba trovare applicazione la disciplina previgente dell'art.73, comma quinto, d.P.R. n.309/90 (nella formulazione anteriore alla riforma del 2006) che prevedeva, per le droghe "pesanti", la pena da 1 a 6 anni; di conseguenza la pena base di 1 anno fissata dal giudice di merito era legittima e la commisurazione operata non è affetta da "sopravvenuta illegalità". La Corte ha disposto parziale rettifica della motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.619 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.73 d.P.R. n.309/1990 (comma quinto)
prevedeva per le droghe "pesanti" la pena della reclusione da uno a sei anni (testo anteriore alla riforma 2006)
Per i fatti commessi prima del 23/12/2013 si applica la formulazione previgente dell'art.73, comma quinto, con conseguente mantenimento del trattamento sanzionatorio più severo per le droghe "pesanti"; la norma previgente è reviviscente per effetto della pronuncia di incostituzionalità e si applica, se più favorevole, alle condotte commesse nella sua vigenza
d.l. n.272/2005, art.4-bis (convertito dalla legge n.49/2006)
eliminava la distinzione tra droghe "pesanti" e "leggere"
La riforma del 2006 aveva unificato la forbice edittale portandola ad una sanzione unica (da 1 a 6 anni) anche per i fatti di lieve entità; tale disciplina è stata poi incisa dalla pronuncia di incostituzionalità della Consulta e in parte non si applica retroattivamente
sentenza Corte Costituzionale n.32/2014
pronuncia di incostituzionalità che ha determinato la reviviscenza della previgente disciplina
La declaratoria di incostituzionalità ha fatto tornare in vigore, con efficacia non retroattiva, la normativa previgente (cioè la disciplina anteriore al 2006) per i fatti commessi durante la vigenza della legge poi dichiarata incostituzionale, salvo che disposizioni successive non abbiano modificato la disciplina applicabile
d.l. n.146/2013, convertito nella legge n.10/2014
ha trasformato l'attenuante in fattispecie autonoma portando la forbice edittale da "uno a cinque anni"
Ha rimodellato la fattispecie autonoma introdotta come alternativa per i fatti di lieve entità, modificando la forbice edittale rispetto al periodo intermedio 2013-2014
d.l. n.36/2014, convertito nella legge n.79/2014
ha fissato il testo attualmente in vigore con la pena da "sei mesi a quattro anni" per la fattispecie autonoma
Questa disciplina ha ulteriormente modificato la forbice edittale per la fattispecie autonoma di lieve entità; non è stata interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale e dunque si applica per i fatti successivi, ma non retroattivamente a fatti antecedenti al 23/12/2013
art.25, comma secondo Cost.
divieto di retroattività delle leggi peggiorative
La pronuncia dichiarativa di illegittimità costituzionale non può produrre effetti "in malam partem" per le condotte anteriori alla sentenza della Consulta; questo principio limita la retroattività delle modifiche sfavorevoli al reo
art.30 legge n.87/1953
disciplinava l'efficacia non retroattiva delle sentenze di incostituzionalità
Conferma il principio secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità non ha efficacia retroattiva che peggiori la posizione del reo per condotte anteriori
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme processuali invocate dal ricorrente per la censura in cassazione sui motivi di diritto e di motivazione
artt. 665, 666, 670, 673 c.p.p.
Norme processuali richiamate nel ricorso in relazione al procedimento esecutivo e alle misure esecutive/impugnazioni davanti al giudice dell'esecuzione
art.173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo in cassazione (termine e contenuto del motivo)
art.619 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di rettificare la motivazione del provvedimento impugnato quando ciò sia necessario
art.616 c.p.p.
Regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando si contesta la "sopravvenuta illegalità" della pena per modifiche legislative, il giudice verifica se la pena inflitta sia stata commisurata in relazione al minimo edittale: se la pena è stata fissata a partire da un valore base superiore al minimo, la mera riduzione del minimo successivo non rende automaticamente illegittima la sanzione
- Per reati commessi durante la vigenza di norme poi dichiarate incostituzionali, può operare la "reviviscenza" della disciplina previgente: va individuata la norma effettivamente vigente al momento del fatto per stabilire la corretta forbice edittale
- Le sentenze della Corte Costituzionale operano, per principio, con efficacia non retroattiva in senso peggiorativo: non possono peggiorare la posizione di chi ha commesso il reato prima della declaratoria, salvo diversa disciplina espressa dalle norme successive
- Le modifiche legislative intervenute in periodi successivi (es. trasformazione dell'attenuante in fattispecie autonoma e successive rimodulazioni edittali) vanno analizzate cronologicamente per capire quale testo si applica ai fatti in base alla data di commissione
- In sede esecutiva il ricorrente deve specificare dati essenziali (data del fatto, data di irrevocabilità della sentenza, eventuali impugnazioni) perché il giudice valuti correttamente l'applicabilità della norma; difetti di autosufficienza del ricorso possono indebolire le censure
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