Cassazione Penale, Ordinanza n. 13700/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la sua istanza di revoca di una sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento divenuta irrevocabile nel 2008. A fondamento dell'istanza sosteneva che fosse rilevante la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2005, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d.lgs. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002, nonché l'ipotizzata incidenza della direttiva 2008/115/CE, che secondo la difesa avrebbe prodotto effetti di depenalizzazione sulle fattispecie incriminatrici interne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'esclusione della rilevanza della sentenza costituzionale invocata, poiché essa era già intervenuta prima della decisione di cognizione della cui revoca si discuteva, quindi non poteva incidere sul titolo esecutivo. Ha inoltre osservato che le ulteriori deduzioni difensive riguardavano il merito della decisione e che la direttiva 2008/115/CE non poteva produrre effetti diretti di depenalizzazione delle fattispecie incriminatrici di diritto interno. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal ricorrente non era rilevante nel giudizio esecutivo, perché intervenuta prima della sentenza di cognizione da revocare e quindi già parte del quadro normativo valutato dal giudice della cognizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
direttiva 2008/115/CE
È stata ritenuta non idonea a produrre effetti diretti di depenalizzazione sulle fattispecie incriminatrici di diritto interno.
sentenza Corte costituzionale n. 466 del 2005
Non era utilizzabile per ottenere la revoca della sentenza di condanna, perché già precedente alla decisione oggetto di revoca e quindi non sopravvenuta rispetto al giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, la revoca della sentenza di condanna non può essere fondata su una pronuncia costituzionale che sia già intervenuta prima della decisione di cognizione e che dunque abbia già fatto parte del quadro normativo valutato dal giudice della condanna.
- Le deduzioni che mirano in sostanza a rimettere in discussione il merito della decisione di cognizione non sono ammissibili nel giudizio esecutivo volto alla revoca del titolo.
- Una direttiva europea non può, di per sé, produrre effetti diretti di depenalizzazione di fattispecie incriminatrici di diritto interno, in assenza di un intervento normativo interno che ne recepisca gli effetti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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