Cassazione Penale, Sentenza n. 38190/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per nullità del giudizio d'appello per mancata e/o difforme notifica del decreto di citazione a giudizio (violazione dell'art. 606 co.1 lett. c) c.p.p. nella parte relativa alla presenza dell'imputata), dedotta tardività della querela (azione iniziata con querela del 27/05/2014 mentre la diffida a restituire il bene era del 04/12/2013) e mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena (art. 606 co.1 lett. b), c) ed e) c.p.p.). La difesa ha anche eccepito l'inosservanza del termine previsto dall'art. 601 co.3 c.p.p. relativamente alla notifica del decreto di citazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione intervenuta il 27/11/2021. Pur ritenendo non manifestamente infondato il primo motivo (problemi di notifica del decreto di citazione in appello), la Corte ha ritenuto inutile disporre l'annullamento con rinvio in presenza della causa di estinzione del reato. La questione della tardività della querela non è stata decisa nel merito in cassazione perché non era stata dedotta in appello in forma tale da consentire un contraddittorio sulle circostanze fattuali necessarie a valutarla.
Norme richiamate
art. 606 co.1 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi dedotti (nullità per notifica e insufficiente motivazione) ma ha ritenuto che, per alcuni profili (es. tardività della querela), mancasse il necessario contraddittorio in appello per consentirne l'esame in sede di legittimità
art. 601 co.3 cod. proc. pen.
Regola i termini e le forme della citazione a giudizio: la difesa ha eccepito violazione dei termini di notifica; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il rilievo sulla notifica in appello, ma non ha disposto rinvio per la sopravvenuta estinzione del reato
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione al rito camerale e al giudizio trattato con contraddittorio scritto (contestualizzazione procedurale della trattazione del ricorso)
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, sent. n. 33815/2020 e Sez. 3, n. 2253/1972)
Principio secondo il quale il divieto di "novum" in cassazione non opera per le questioni di procedibilità dell'azione penale, salvo che la censura richieda accertamenti di fatto non svolti o riesaminati nel giudizio di appello; la Corte ha applicato tale principio ma ha escluso l'esame pieno della tardività della querela per mancanza di contraddittorio su elementi fattuali
Massime di principio
- Problemi di notifica della citazione in appello possono fondare un motivo di nullità e sono esaminabili in Cassazione, ma l'eventuale annullamento con rinvio può essere escluso se il reato è nel frattempo estinto per prescrizione
- La tardività della querela (o altre questioni di procedibilità) va tempestivamente dedotta e sviluppata già in appello: se non emerge nel contraddittorio di appello, la Cassazione può rifiutarsi di decidere sulla base di elementi fattuali non contestati
- Il divieto di introdurre novità in Cassazione non impedisce automaticamente l'esame di censure sulla procedibilità, ma queste sono valutabili solo se gli elementi di fatto sono oggettivamente rilevabili o se sono già stati esaminati nel giudizio di merito
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione in Cassazione, la sentenza di condanna può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, rendendo inutile un nuovo giudizio di merito
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