Cassazione Penale, Sentenza n. 32999/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che ha disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) nei confronti del ricorrente per reati fiscali e contributivi commessi tra il 1/10/2010 e il 30/04/2012. Il ricorrente, tramite difensore, ha censurato la mancanza di proporzionalità e di finalità perseguite con il MAE (sostanzialmente che il MAE fosse strumentale a mere esigenze investigative/istruttorie e non all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di pena), la mancata richiesta di informazioni integrative da parte della Corte di merito ai sensi dell'art.16 legge n.69/2005 per chiarire gli atti da compiere, censure relative a procedimenti in absentia, alla possibilità di esecuzione della pena in Italia, e profili di tutela dei diritti fondamentali (articoli CEDU, Carta dei diritti fondamentali), nonché violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo e al secondo motivo (mancanza di chiarezza sulle ragioni che giustificano il MAE e omissione della richiesta di informazioni integrative). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame, con l'indicazione di chiedere all'autorità emittente le informazioni integrative previste dall'art.16 legge n.69/2005 allo scopo di chiarire quali atti processuali e/o istruttori si intendano compiere in presenza della persona richiesta, se la presenza sia indispensabile per l'esercizio dell'azione penale e se esistano alternative (es. strumenti di cooperazione come l'ordine europeo di indagine). Sono stati assorbiti gli altri motivi. Disposto l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.22 co.5 legge n.69/2005.
Norme richiamate
Legge n.69 del 22 aprile 2005 (attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI)
La legge disciplina l'esecuzione dei mandati di arresto europei; la Corte ha richiamato l'obbligo di utilizzare gli strumenti previsti (tra cui la richiesta di informazioni integrative ai sensi dell'art.16) per chiarire le finalità del MAE prima di disporne l'esecuzione.
Decisione quadro 2002/584/GAI (art.1, par.1)
"una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà"
Il MAE deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena; non è concepibile un MAE emesso esclusivamente per finalità meramente investigative o istruttorie. Se le finalità non sono chiare bisogna ottenere chiarimenti dall'autorità emittente.
Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (ordine europeo di indagine penale)
"Il considerando n. 25: La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale... Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d'arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio"; "Il considerando n. 26: Per garantire un uso proporzionato del MAE, l'autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OCI costituisca un mezzo efficace e proporzionato... se l'emissione di un OEI ai fini dell'audizione... possa costituire una valida alternativa"
La direttiva prevede misure alternative (ordine europeo di indagine/indagini transnazionali, videoconferenze) per atti d'indagine e invita a vagliare tali alternative prima di ricorrere al MAE, al fine di assicurare l'uso proporzionato dello strumento.
Citato relativamente agli artt. 1 e 18 come normativa nazionale pertinente alla cooperazione giudiziaria europea; richiamato nel quadro delle norme applicabili alla materia senza specifiche citazioni testuali nella sentenza.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), artt. 5 e 6
Richiamati come parametri di tutela (libertà personale e diritto ad un processo equo) da considerare nell'esecuzione del MAE e nella verifica della proporzionalità e necessità della consegna.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), artt. 6, 7 e 8
Richiamata per i profili di tutela dei diritti fondamentali connessi alla libertà personale, rispetto della vita privata e protezione dei dati, rilevanti nel bilanciamento richiesto prima dell'esecuzione del MAE.
Prevede la possibilità di richiedere informazioni integrative all'autorità emittente; la Corte ha indicato espressamente che tali informazioni devono essere richieste per chiarire le ragioni e la finalità del MAE quando non risultino chiare.
Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito delle decisioni in materia di MAE; richiamata per l'esecuzione formale dell'ordine di rinvio e comunicazioni.
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo deve essere finalizzato all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione di una pena: non può essere emesso esclusivamente per finalità investigative o istruttorie prive di nesso con l'azione penale.
- Se nel mandato o nella documentazione allegata non sono chiare le ragioni della richiesta di consegna, il giudice che decide sull'esecuzione deve chiedere informazioni integrative all'autorità emittente (art.16 legge n.69/2005) prima di autorizzare la consegna.
- Prima di ricorrere al MAE le autorità di emissione devono valutare alternative meno invasive (es. ordine europeo di indagine, videoconferenze) per assicurare un uso proporzionato dello strumento, conformemente alla direttiva 2014/41/UE.
- Il giudice di esecuzione deve accertare se la presenza fisica della persona è indispensabile per atti specifici indicati e predeterminati (interrogatorio, confronto) e non permessa mediante strumenti alternativi; la vaghezza su atti da compiere è indice di indebita strumentalizzazione investigativa del MAE.
- Le questioni relative ai diritti fondamentali (libertà personale, processo equo, divieto di trattamenti inumani) devono essere valutate nel bilanciamento della richiesta di consegna e possono portare al rifiuto dell'esecuzione se sussistono rischi concreti.
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