Cassazione Penale, Ordinanza n. 29896/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo formulato contro la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e furto in abitazione. L'unico motivo deduceva vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione fossero erronei o illogici. La Corte ha rilevato che il ricorso non soddisfaceva i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., impedendo al giudice di impugnazione di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con chiarezza gli elementi posti a base della censura; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione della sentenza deve contenere una critica specifica e non generica, indicando puntualmente gli aspetti della decisione ritenuti erronei o illogici.
- La mera prospettazione di vizi motivazionali, senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata e senza individuare i passaggi contestati, non consente il sindacato di legittimità ed è causa di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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