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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13532/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il DAP ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il quale aveva riconosciuto a Tripodi un indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. per condizioni di detenzione inumane e degradanti con riferimento allo spazio individuale insufficiente nelle celle (periodi complessivi di detenzione nei penitenziari di Spoleto, Palmi e Reggio Calabria pari a 1.154 giorni, indennizzo di euro 9.232,00). L'Amministrazione censura il calcolo della superficie detentiva media (sostiene che non si dovesse detrarre lo spazio occupato dal mobilio pensile) e la valutazione dei fattori compensativi (servizi, riscaldamento, finestre, docce, ore all'aperto, ore di socialità, accesso a impianti sportivi e servizi).

La decisione

Il ricorso del DAP è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la deduzione della superficie occupata dai mobili pensili in quanto, nella cella di Tripodi, gli armadietti erano posizionati a 10 cm da terra e sovrapposti in modo da rendere inutilizzabile l'area sottostante; quindi tali arredi rientrano negli "arredi fissi" la cui ingombranza deve essere detratta nel calcolo dello spazio utile. Quanto ai fattori compensativi, il Tribunale aveva già valutato e ritenuto che la loro presenza non bastava a compensare l'esposizione prolungata a uno spazio individuale inferiore a 3 metri quadrati; la durata complessiva della denegazione di spazio ha così escluso l'efficacia compensativa di tali elementi.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ordinamento penitenziario

    Norma posta a tutela del diritto alla dignità del detenuto; applicata per riconoscere un ristoro pecuniario in caso di condizioni detentive inumane o degradanti, con valutazione della superficie individuale e della durata dell'evento.

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamato quale parametro convenzionale per valutare la presenza di trattamenti inumani o degradanti; la Corte ha valutato la compatibilità delle condizioni detentive con l'art. 3 CEDU attraverso i criteri di spazio e durata.

  • Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433

    la superficie destinata al movimento della persona nella cella è limitata dagli arredi che non si possono in alcun modo spostare, quali sono "gli armadi o i letti a castello, sia a causa della loro pesantezza o del loro ancoraggio al suolo o alle pareti, che dalla difficoltà di loro trasporto all'esterno della cella"

    Principio secondo cui gli arredi ancorati e non amovibili riducono la superficie utile; da ciò deriva la possibilità di detrarre tali ingombri nel calcolo dello spazio personale.

  • Sez. 1, n. 33837 del 07/03/2019 (Zindato) e pronunce correlate (Sez. 1, n. 12344 del 06/03/2020, Derbali; Sez. 1, n. 27005 del 29/04/2021, Solinas)

    i mobili appesi alle pareti - il cd. mobilio pensile - non rilevano nella determinazione della superficie utile "siccome non occupano un'area calpestabile, a condizione che siano posizionati in modo tale da non impedire che l'area sottostante sia fruibile come area di libero movimento"

    Giurisprudenza consolidata: il mobilio pensile va escluso dal computo dello spazio solo se lasci libera e utilizzabile l'area sottostante; se invece la collocazione rende inutilizzabile l'area, l'ingombro deve essere detratto.

Massime di principio

  • Nel calcolo dello spazio individuale disponibile in cella occorre detrarre gli ingombri degli arredi 'fissi' (ancorati, pesanti o che rendono inutilizzabile l'area sottostante); i mobili pensili vanno detratti solo se nella concreta collocazione sottraggono effettivamente area calpestabile.
  • La rilevanza dei fattori compensativi (riscaldamento, finestre, servizi igienici, ore d'aria, attività, assistenza sanitaria) è subordinata alla durata dell'esposizione alle condizioni limitative: se la privazione di spazio è prolungata, tali fattori possono risultare insufficienti a escludere la qualifica di trattamento inumano o degradante.
  • La valutazione del danno ex art. 35-ter Ord. pen. richiede una valutazione complessiva e concreta: misurazione reale dello spazio, verifica della fruibilità delle superfici, durata delle condizioni, e documentazione delle attività e servizi offerti.
  • La giurisprudenza tiene conto non solo della presenza di arredi ma della loro collocazione e dell'effettiva incidenza sulla libertà di movimento del detenuto; elementi tecnico-metrici e fotografici sulla disposizione degli arredi sono quindi decisivi.
  • In situazioni analoghe, per contestare un riconoscimento di ristoro l'Amministrazione deve dimostrare sia l'erroneità del calcolo della superficie utile sia che i fattori compensativi siano effettivamente idonei e proporzionati in relazione alla durata della limitazione.

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