Sentenza n. 4578/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università agraria di Tarquinia del 16 luglio 2025, comunicata in data 17 luglio 2025, recante “presa d’atto della decadenza del Consigliere Giovanni Marchetti e surroga ai sensi degli artt. 9 e 30 dello Statuto” (prot. 865); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti dal ricorrente, ivi compresa, inter alia, la nota del 27 giugno 2025 del funzionario dell’ufficio finanziario di avvio della procedura di decadenza (prot. 782), la comunicazione dell’Università agraria del 30 giugno 2025, la convocazione del Consiglio di amministrazione del 11 luglio 2025 e relativo ordine del giorno, la comunicazione della delibera al ricorrente (ricevuta il 16 luglio 2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., rilevando la tempestiva notifica della rinuncia al ricorso, effettuata almeno dieci giorni prima dell’udienza, nei confronti delle parti resistenti, nonché la mancata opposizione di queste ultime. La definizione in rito ha comportato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Atto impugnato: delibera del Consiglio di amministrazione dell’Università agraria di Tarquinia recante la presa d’atto della decadenza del consigliere e la sua surroga, nonché gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (ente resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, la delibera consiliare del 16 luglio 2025 con cui l’Università agraria di Tarquinia aveva preso atto della sua decadenza dalla carica di consigliere e disposto la surroga, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, tra cui l’avvio della procedura di decadenza, la comunicazione dell’ente, la convocazione del Consiglio di amministrazione e la comunicazione della delibera. Il testo non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Prima dell’udienza pubblica, il ricorrente ha depositato un atto personale di rinuncia al ricorso e lo ha notificato all’amministrazione resistente e alla parte controinteressata.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
intervenuta e tempestiva (almeno 10 giorni prima dell’udienza) notifica della rinuncia al ricorso, a opera del ricorrente, nei confronti delle parti resistenti e della mancata opposizione di quest’ultime
La rinuncia al ricorso notificata tempestivamente alle parti e non opposta determina l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando è notificata alle parti costituite o intimate almeno dieci giorni prima dell’udienza e non vi è opposizione delle parti interessate, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
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