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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 825 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011, per complessivi importi di circa 2,76 milioni di euro per ciascun anno. Ha denunciato nullità e carenza della motivazione, erroneità dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, omessa pronuncia e infondatezza della pretesa tributaria. Nel merito, ha contestato la riqualificazione dei contratti formalmente qualificati come appalti di servizi, sostenendo che non si trattasse di somministrazione irregolare di manodopera.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado e ha escluso i denunciati vizi di omissione, illogicità o contraddittorietà. Sulla base del PVC, delle lettere di distacco e delle e-mail acquisite, ha ritenuto provato che i contratti di appalto fossero solo uno schermo per somministrazioni irregolari di manodopera: i lavoratori erano inviati presso gli stabilimenti dei clienti, questi ultimi indicavano talvolta i singoli prestatori, impartivano di fatto le direttive e comunicavano le ore lavorate per determinare i corrispettivi. La società non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'effettività degli appalti. La V. s.c.r.l. è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate in 20.500 euro oltre accessori di legge. Non è stato applicato l'ulteriore contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 1655 cod. civ.

    Il contratto d'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

    L'appalto richiede che l'appaltatore organizzi autonomamente i mezzi necessari, eserciti il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e assuma il rischio d'impresa. Se il committente mette a disposizione o dirige direttamente i lavoratori, l'operazione può essere riqualificata come somministrazione di manodopera.

  • Art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore [...] nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

    La distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita si fonda principalmente sull'autonomia organizzativa e direttiva dell'appaltatore e sull'effettiva assunzione del rischio d'impresa.

  • Art. 4, d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri ministeriali sono stati utilizzati per determinare l'importo delle spese processuali poste a carico della parte soccombente.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Commissione ha ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui i primi sei commi dell'art. 13 riguardano esclusivamente il processo civile.

Massime di principio

  • La qualificazione formale di un contratto come appalto non è decisiva: conta il suo concreto svolgimento.
  • Un appalto è genuino quando l'appaltatore organizza autonomamente il lavoro, dirige i propri dipendenti, sostiene il rischio economico e fornisce un risultato o servizio autonomamente gestito.
  • La presenza dei lavoratori presso la sede del cliente non è di per sé illegittima, ma costituisce un elemento da valutare insieme agli altri indici del rapporto.
  • Sono particolarmente rilevanti, contro la genuinità dell'appalto, l'individuazione dei singoli lavoratori da parte del committente, l'esecuzione delle attività presso i suoi stabilimenti, la direzione operativa da parte del cliente e la determinazione del corrispettivo sulla base delle ore lavorate.
  • Nel processo tributario il contribuente che contesta la riqualificazione deve fornire elementi concreti per dimostrare l'effettiva autonomia dell'appalto; la mera produzione del contratto scritto può non essere sufficiente.
  • La motivazione della sentenza non deve rispondere singolarmente a ogni argomento delle parti, purché consenta di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
  • Gli elementi contenuti in un processo verbale di constatazione, comprese le e-mail trascritte dai verificatori, possono essere valutati dal giudice se la loro provenienza e fedeltà non siano specificamente contestate.
  • La mera indicazione in appello di vizi come illogicità, contraddittorietà o difetto di motivazione non è sufficiente: occorre indicare puntualmente il passaggio della sentenza che renderebbe incomprensibile o incoerente la decisione.

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