Cassazione Civile, Ordinanza n. 13403/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 600/1973, nei confronti dell'ex amministratore e liquidatore di una società estinta e cancellata dal Registro delle imprese, per il recupero di imposte asseritamente dovute dalla società per il periodo d'imposta 2006. L'Ufficio contestava al liquidatore la responsabilità per i debiti tributari della società, con ricostruzione di maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA e applicazione delle relative sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva dedotto che il termine di decadenza per notificare l'atto non fosse il 31.12.2016 ma il 31.12.2017, sostenendo inoltre la nullità della dichiarazione della società e il conseguente raddoppio dei termini, nonché la tempestiva presentazione della denuncia penale. La CTR aveva però ritenuto inammissibile e infondato il motivo d'appello, richiamando anche una precedente sentenza passata in giudicato tra la società e l'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile la deduzione sul termine 31.12.2017; 2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, per sostenere che il termine fosse quinquennale e quindi scadente il 31.12.2017; 3) violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, per censurare l'affermazione della CTR sulla inidoneità del termine decennale nei confronti del liquidatore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità della deduzione difensiva dell'Ufficio circa l'applicabilità del termine di decadenza al 31.12.2017. Ha infatti escluso che, nella materia dei termini decadenziali per l'accertamento, si potesse parlare di acquiescenza o non contestazione su un fatto, trattandosi invece di mera difesa su norme imperative; ha inoltre precisato che la deduzione dell'applicabilità della disciplina della dichiarazione nulla non costituiva domanda o eccezione nuova vietata in appello. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la parte della motivazione della CTR che richiamava la mancata prova della denuncia penale era stata ritenuta un mero obiter dictum privo di valenza decisoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo di appello erroneamente ritenuto inammissibile e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 600/1973
La responsabilità del liquidatore è responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria; il debito tributario della società è un mero presupposto fattuale, e l'atto di accertamento nei confronti del liquidatore non richiede la preventiva iscrizione a ruolo del credito societario.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
La Corte richiama la disciplina del termine di decadenza quinquennale in caso di dichiarazione nulla e afferma che, ai fini del calcolo del termine, occorre considerare la normativa invocata dall'Ufficio e il relativo raddoppio nei limiti di legge.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che la deduzione dell'Ufficio sul diverso termine decadenziale integri una domanda o eccezione nuova vietata in appello, trattandosi di mera difesa.
art. 2 d.lgs. n. 128/2015
Per il raddoppio dei termini occorre provare che la denuncia penale ex art. 331 c.p.p. sia stata presentata entro i termini di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, come modificato.
art. 331 c.p.p.
È richiamato come denuncia penale la cui tempestiva presentazione rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
art. 23 d.lgs. n. 74/2000
È richiamato come base normativa dell'utilizzo a fini fiscali dei dati acquisiti in sede penale.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro del primo motivo, formulato come nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di non contestazione e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro dei motivi di violazione di legge relativi all'art. 43 d.P.R. 600/1973 e all'art. 36 d.P.R. 602/1973.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
È citato solo per escludere che la precedente sentenza di annullamento dell'avviso emesso verso la società estinta avesse affrontato il merito della pretesa tributaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nella parte sulla prova della denuncia penale e dei presupposti del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione di un diverso termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo non integra, di regola, una nuova eccezione in senso stretto se la controversia ha già ad oggetto la tempestività dell'accertamento; si tratta di una mera difesa ammissibile in appello.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici e non può essere esteso all'interpretazione di norme imperative che disciplinano termini decadenziali.
- La disciplina dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 configura una responsabilità propria del liquidatore, di natura civilistica e non tributaria, fondata su una condotta omissiva riferibile al liquidatore stesso; il debito fiscale della società è solo il presupposto fattuale della pretesa.
- L'eventuale precedente giudicato formatosi su un avviso emesso verso la società estinta non preclude automaticamente l'azione verso il liquidatore, se la precedente decisione ha avuto natura meramente formale/procedurale e ha riguardato parti e titolo diversi.
- In tema di raddoppio dei termini di accertamento, è necessario verificare la tempestività della denuncia penale rispetto al termine ordinario previsto dalla legge, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- Le affermazioni della sentenza di merito che non sorreggono la decisione, ma si limitano a considerazioni ulteriori e non decisive, sono qualificabili come obiter dictum e non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
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