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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28564/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 28/03/2025 con la quale, all'udienza preliminare, il Tribunale aveva invitato il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 554-bis comma 6 c.p.p., a espungere dall'imputazione il riferimento all'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01, ritenendolo non pertinente e valorizzando invece il richiamo all'art. 181 d.lgs. 42/2004. Il PM rifiutò di modificare l'imputazione e il Tribunale dispose la restituzione degli atti al PM. Il Procuratore denunciava abnormità dell'ordinanza (mancanza di motivazione, indebita regressione del procedimento, carattere 'avulso' dall'ordinamento) e sosteneva che l'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01 fosse norma sanzionatoria richiamata dall'art. 181 d.lgs. 42/2004, per cui l'atto del Tribunale sarebbe stato illegittimo e ingiustificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha richiamato la giurisprudenza sulle nozioni di "abnormità" (Sez. U.) e ha osservato che, dopo l'introduzione dell'art. 554-bis c.p.p., il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di invitare il PM a modificare l'imputazione e, in caso di inerzia o rifiuto, di restituire gli atti per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in conformità alle risultanze investigative. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia esercitato un potere legittimo: la restituzione degli atti è derivata dal rifiuto del PM di adeguare la formulazione dell'imputazione e non costituisce atto abnorme né ingiustificata regressione procedimentale. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo palese l'interlocuzione avvenuta in udienza e le ragioni del provvedimento. Il ricorso del Procuratore è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 554-bis cod. proc. pen. comma 6

    "al fine di consentire che il fatto, la sua definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti alle risultanze degli atti d'indagine, il giudice debba invitare il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche all'imputazione; qualora questi rimanga inerte, egli deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero"

    La norma attribuisce al giudice dell'udienza preliminare il potere di sollecitare il PM a modificare l'imputazione e, in caso di rifiuto o inerzia, di ordinare la restituzione degli atti al PM per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale; ciò legittima la regressione del procedimento quando determinata da tale meccanismo

  • art. 423 cod. proc. pen. comma 1-bis

    presente richiamo normativo nel testo

    Norma analoga che disciplina, in altro contesto processuale, la possibilità per il giudice di richiedere precisazioni o modifiche dell'imputazione e la conseguente restituzione degli atti se il PM non provvede

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    "norma sostanziale in tema di tutela paesaggistica"

    Il Tribunale ha ritenuto che il fatto contestato dovesse essere inquadrato primariamente in relazione alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, con esclusione del richiamo all'art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01 nella formulazione dell'imputazione

  • art. 44 lett. c) d.P.R. 380/01

    citato nell'imputazione originaria

    Norma sanzionatoria richiamata dal PM nella formulazione dell'atto di accusa; il Tribunale ha ritenuto non pertinente il riferimento nel capo d'imputazione rispetto alle risultanze investigative e alla fattispecie ritenuta rilevante (art. 181 d.lgs. 42/2004)

  • Sez. U., n. 22909/2005 (Minervini) e Sez. U., n. 10728/2021 (Fenucci)

    richiamate in motivazione

    Definiscono i requisiti dell'atto "abnorme": vizio non rientrante nelle cause di nullità, non altrimenti impugnabile e fuori dalla struttura procedimentale o determinante stasi processuale

  • Sez. U., n. 25957/2009 (Toni)

    richiamata in motivazione

    Stabilisce che l'abnormità non può essere dedotta quando l'atto rientri nei poteri attribuiti dal legislatore al giudice; l'illegittimità dovuta ad inosservanza di condizioni di fatto è "contro norma" ma non necessariamente "extra norma"

  • Sez. U., n. 5307/2007 (Battistella)

    Impostazione antecedente che collegava più direttamente la nozione di abnormità alla regressione del procedimento; richiamata e superata in parte dalle pronunce successive

  • Sez. 1, n. 5829 del 10/01/2024

    richiamata in motivazione

    Ha osservato che l'introduzione dell'art. 554-bis ha recepito l'orientamento giurisprudenziale consolidato che non considera abnorme la restituzione degli atti disposta dal giudice dopo aver sollecitato il PM a precisare l'imputazione

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere, ex art. 554-bis c.p.p., di invitare il PM a modificare l'imputazione per adeguarla alle risultanze investigative e di restituire gli atti se il PM non provvede; tale restituzione non è in sé atto "abnorme".
  • La nozione di "abnormità" richiede che l'atto sia estraneo ai poteri riconosciuti dalla legge: un errore di valutazione o una regressione procedimentale determinata dall'esercizio di poteri del giudice non bastano a caratterizzare l'abnormità.
  • La contestazione della mancanza di motivazione richiede che il provvedimento non renda comprensibile il percorso decisionale; quando emerge dall'udienza e dal verbale l'interlocuzione tra giudice e PM e le ragioni del provvedimento, il difetto di motivazione è difficile da sostenere.
  • In casi simili, il PM può legittimamente rifiutare di modificare l'imputazione e subire la restituzione degli atti, ma è utile motivare chiaramente la scelta per evitare che il rifiuto sia considerato ingiustificato dal giudice e dalla Cassazione.
  • Per la difesa (o per il PM che intende rafforzare la propria posizione), è strategico documentare la corrispondenza tra atti d'indagine e formulazione dell'imputazione: ambiguità nella tecnica incriminatoria può legittimare l'intervento del giudice a norma dell'art. 554-bis.

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