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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21188/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di una macchina termosaldatrice speciale. La committente sosteneva di aver accettato il preventivo, versato acconti e poi contestato sin dalla consegna che il macchinario fosse inidoneo all’uso pattuito perché strappava e bruciava il materiale, rallentando la produzione; chiedeva quindi la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto versato e il risarcimento dei danni. L’appaltatrice replicava che si trattava di un macchinario standard e semplificato, voluto dalla committente per contenere i costi, e che i difetti dipendevano da componenti o modifiche eseguite da terzi. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d’appello in sede di rinvio negava la risoluzione e il risarcimento ritenendo impossibile accertare lo stato originario della macchina, anche per le modifiche apportate da terzi su incarico della committente, e trasferiva di fatto sulla committente l’onere di dimostrare l’inadempimento grave e la mancata conformità del bene. Nel ricorso per cassazione la committente deduceva violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme in tema di sicurezza e marcatura CE, sostenendo che il giudice di rinvio avesse ignorato il decisum della precedente sentenza di legittimità; con il secondo motivo denunciava anche violazione dell’art. 1218 c.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse adeguato al principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza rescindente in tema di appalto e prova dei vizi/difformità dell’opera. Ha ritenuto che, nella fattispecie, non fosse corretto porre a carico della committente la dimostrazione dell’impossibilità di funzionamento del macchinario dopo gli interventi di terzi, poiché l’onere di provare che l’opera realizzata possedesse le caratteristiche pattuite e normative gravava sull’appaltatrice. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; il mancato rispetto del decisum integra vizio censurabile in cassazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio del ricorso per cassazione.

  • art. 6 L. n. 626/1994

    Richiamata dalla ricorrente in relazione ai profili di sicurezza e conformità del macchinario.

  • artt. 6 e 7 e ss. D.P.R. n. 547/1955

    Richiamati dalla ricorrente come norme di sicurezza applicabili al macchinario.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte primaria a tutela della sicurezza.

  • direttiva CEE n. 89/392

    Richiamata quale base della disciplina sulla sicurezza delle macchine.

  • direttiva CEE n. 91/368

    Richiamata quale modifica/integrativa della disciplina comunitaria sulle macchine.

  • D.P.R. n. 459/1996

    Richiamato quale atto di recepimento della normativa europea sulla marcatura e sicurezza delle macchine.

  • art. 1667 c.c.

    Ricordato dalla Corte come rimedio nei casi di difetti o difformità non tali da giustificare la risoluzione.

  • art. 1668 c.c.

    La risoluzione del contratto di appalto è ammessa solo se i vizi rendono l’opera del tutto inidonea alla sua destinazione; se i vizi sono eliminabili, il committente può chiedere eliminazione, riduzione del prezzo o risarcimento nei limiti di legge.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte richiama il parametro generale della non scarsa importanza dell’inadempimento come criterio di gravità della lesione contrattuale.

  • art. 1490 c.c.

    È richiamato in comparazione con l’appalto per evidenziare che nella vendita la risoluzione è prevista per vizi che diminuiscano apprezzabilmente il valore della cosa.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo per contestare l’erronea distribuzione dell’onere della prova nell’inadempimento contrattuale.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la risoluzione per vizi dell’opera presuppone che i difetti rendano l’opera nel suo complesso assolutamente inidonea alla destinazione pattuita; se i vizi sono eliminabili, il committente ha accesso ai rimedi dell’art. 1668, comma 1, c.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, al risarcimento del danno.
  • Quando sia dedotta la mancata conformità dell’opera alle caratteristiche tecniche e normative pattuite, l’onere di provare l’adempimento grava sull’appaltatore, che deve dimostrare che il bene realizzato possedeva le qualità dovute e la funzionalità promessa.
  • Il principio di vicinanza della prova non può essere applicato in modo da trasferire sul creditore la prova di fatti che, secondo la struttura del rapporto e secondo il decisum rescindente, devono essere provati dal debitore o che risultino impediti da un comportamento imputabile alla stessa parte onerata originariamente.
  • Nel giudizio di rinvio la causa si svolge in un perimetro chiuso: il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione il nucleo decisorio già vincolante rispetto alla questione devoluta.
  • Ai fini della risoluzione per inadempimento, la valutazione della gravità dei vizi deve avvenire in rapporto alla destinazione concreta dell’opera quando quest’ultima sia stata contrattualmente specificata; in difetto, opera un criterio obiettivo riferito all’utilità normalmente attesa dal bene.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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