Cassazione Civile, Ordinanza n. 34858/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode giudiziario)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. contro un atto di precetto per il rilascio di alcuni terreni, sostenendo di averne acquistato la proprietà per usucapione. L'opposizione era stata rigettata nei due gradi di merito. In Cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 2910 e 1346 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse considerato come domanda nuova l'individuazione delle particelle possedute animo domini, nonostante la pendenza già dedotta di un separato giudizio di usucapione; 2) violazione dell'art. 1141 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., censurando l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una disdetta dei proprietari per trasformare la detenzione in possesso utile all'usucapione e contestando la mancata valutazione della comunione ereditaria all'interno della compagine societaria; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deducendo contraddizioni della Corte territoriale nella gestione del rapporto tra il giudizio di usucapione e il giudizio di opposizione, nonché l'erroneo rigetto delle richieste istruttorie, in particolare della c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse privo di un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione chiara e completa della controversia e delle censure, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare, ha evidenziato la carenza di indicazioni sufficienti sulla natura e sul contenuto del titolo esecutivo, sull'oggetto del precetto, sui motivi dell'opposizione e sulle doglianze in appello. Ha inoltre osservato che i motivi erano formulati in modo confuso e tendevano a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze istruttorie. Ha ritenuto quindi precluso lo scrutinio delle censure. In via assorbita, ha anche rilevato dubbi sulla corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità, poiché il ricorso era stato rivolto a una persona fisica diversa da quella indicata nella sentenza come custode giudiziario. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 615, primo comma, c.p.c.
richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione avverso il precetto di rilascio
art. 345 c.p.c.
invocato per censurare la ritenuta novità in appello dell'individuazione delle particelle oggetto di possesso
art. 2910 c.c.
richiamato nel motivo in relazione alla tutela esecutiva e alla pretesa opponibilità dell'usucapione
art. 1346 c.c.
richiamato nel motivo, senza che la Corte ne affronti il merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 1141 c.c.
invocato per sostenere il passaggio dalla detenzione al possesso utile all'usucapione
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
ritenuto violato per la mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa adeguata e autosufficiente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire, senza ricorso ad atti esterni o alla sentenza impugnata, di comprendere in modo chiaro e completo il fatto sostanziale e il fatto processuale della controversia; la sua mancanza comporta inammissibilità.
- Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento funzionale a delimitare con precisione l'oggetto del giudizio di legittimità e a consentire alla Corte il controllo delle censure nei limiti del devoluto.
- Censure costruite con formulazione confusa, con commistione di questioni di fatto, di diritto e di merito, e dirette sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
- Quando il ricorso è strutturalmente carente nella ricostruzione dei fatti e dell'oggetto della controversia, la Corte può arrestarsi alla ragione più liquida e non esaminare ulteriori profili processuali, incluso il contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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