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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12736/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 della confisca di prevenzione che aveva colpito tre immobili intestati alla ricorrente. La revocazione era fondata su due linee: (1) effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019 sul substrato soggettivo della misura (in particolare sulla pericolosità generica) e sull'obbligo di rivedere la motivazione del provvedimento di confisca alla luce delle interpretazioni rese; (2) produzione di nuovi elementi probatori (attestazione di stabile attività lavorativa, provvista familiare derivante da vendita immobiliare del 1974, e dichiarazione che uno dei cespiti era stato acquistato dall'ex fidanzato con fondi propri) ritenuti idonei a dimostrare sproporzione tra capacità reddituali e costi degli acquisti e/o la riferibilità dei beni a terzi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e priva del confronto analitico necessario con la motivazione del decreto di confisca. Pur essendo vero che il decreto originario richiamava più ipotesi di pericolosità, tra cui anche la lettera a) dell'art. 1 (poi dichiarata incostituzionale), la sola presenza di tale richiamo non giustifica automaticamente la revocazione: il soggetto che chiede la revoca deve dimostrare, con confronto puntuale, che le altre ragioni di pericolosità invocate nel decreto non sono autosufficienti a reggere la confisca. Inoltre la sentenza costituzionale n. 24/2019, nella parte in cui ha ritenuto infondata la questione su lett. b), ha valore persuasivo ma non erga omnes e non è idonea a demolire giudicati definitivi; pertanto non autorizza di per sé la revoca. Quanto alle prove “nuove”, la Corte ha richiamato il principio consolidato: per essere rilevanti ai fini della revocazione occorrono prove sopravvenute dopo il provvedimento o preesistenti ma incolpevolmente emerse dopo; prove deducibili e non dedotte nel procedimento originario non sono ammesse salvo impossibilità per forza maggiore. Nel caso, i presunti elementi nuovi erano già stati esaminati dal giudice di prevenzione o non dimostrati come effettivamente nuovi e decisivi. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a)

    art. 1, comma 1, lett. a)

    L'ipotesi di pericolosità generica prevista dalla lett. a) è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 24/2019); la presenza di tale richiamo nel decreto di confisca non comporta automaticamente la revoca se il provvedimento poggia anche su altri titoli che possono sostenere autonomamente la misura.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    art. 1, comma 1, lett. b)

    La Corte Costituzionale, nella sent. n. 24/2019, ha fornito indicazioni interpretative sulla tenuta costituzionale della lett. b); tali indicazioni hanno valore persuasivo ma non erga omnes e non consentono automaticamente di rimettere in discussione provvedimenti definitivi.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    art. 28 (revocazione), comma 1 e comma 2

    La revocazione può fondarsi su prove 'nuove' che siano sopravvenute dopo il provvedimento definitivo o su prove preesistenti ma incolpevolmente emerse dopo; non sono 'nuove' le prove deducibili e non dedotte nel giudizio originario, salvo forza maggiore. Il rimedio richiede che le prove siano decisive rispetto al giudicato.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a) e ha fornito indicazioni interpretative sulla lett. b). Tali decisioni interpretative di rigetto hanno valore persuasivo per i giudici ordinari ma non efficacia demolitoria erga omnes sui provvedimenti definitivi.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n. 3513/2021 "Fiorentino", Sez. U. n. 43668/2022 "Lo Duca")

    Sez. U. n. 3513 del 16/12/21 (dep. 2022); Sez. U. n. 43668 del 26/05/2022

    Principi consolidati: (i) quando la confisca poggia unicamente su una causa dichiarata incostituzionale, va revocata; (ii) quando il provvedimento cita più cause, il giudice della revocazione deve verificare se le altre ragioni di pericolosità siano autosufficienti; (iii) definizione rigorosa di 'prova nuova' ai fini della revocazione (Lo Duca).

Massime di principio

  • La mera presenza nel provvedimento definitivo di un riferimento a una causa di illegittimità sopravvenuta (es. lett. a) incostituzionalizzata) non vale automaticamente per ottenere la revocazione: il ricorrente deve dimostrare, con confronto analitico, che le rimanenti ragioni invocate non reggono autonomamente la confisca.
  • Le decisioni della Corte Costituzionale che respingono una questione di legittimità ma forniscono indicazioni interpretative hanno valore persuasivo per i giudici ordinari ma non incidono erga omnes sui giudicati definitivi; non costituiscono di per sé motivo automatico di revoca.
  • Per far valere 'prove nuove' in revocazione ex art. 28 è necessario che esse siano effettivamente sopravvenute dopo il provvedimento o incolpevolmente emerse dopo; prove che potevano esser dedotte nel procedimento originario ma non lo sono state non sono ammissibili salvo forza maggiore adeguatamente comprovata.
  • La domanda di revocazione deve essere specifica e motivata: occorre un confronto puntuale con la motivazione del decreto da revocare, indicando perché e in quale elemento le nuove argomentazioni o prove scardinano la valutazione originaria.
  • Se il decreto di confisca poggia su più titoli soggettivi, l'onere provatorio grava sul richiedente la revocazione: deve dimostrare che, anche a prescindere dal titolo sopravvenuto incompatibile, gli altri titoli non potrebbero sorreggere autonomamente la misura.

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