Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202409727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva respinto l’impugnazione della determinazione ministeriale recante la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, la violazione dei termini per lo svolgimento degli accertamenti preliminari, per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare di stato, nonché il difetto di istruttoria e motivazione. Sosteneva inoltre la genericità dell’incolpazione, la sproporzione della massima sanzione disciplinare rispetto ai fatti contestati e ai propri precedenti di servizio, la violazione dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare per mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, nonché l’omessa valutazione delle prove e delle difese presentate. Deduceva altresì violazioni delle garanzie del contraddittorio, della presunzione di innocenza e della CEDU, oltre a questioni di legittimità costituzionale e a una domanda risarcitoria. La sanzione traeva origine dall’accertamento che il militare, qualificandosi falsamente come collaboratore di uno studio legale e come soggetto operante presso una procura, aveva ricevuto nove assegni per complessivi euro 10.300,00, asseritamente destinati alla proposizione di un ricorso tributario che non era mai stato presentato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto ai termini procedimentali, ha ritenuto che il dies a quo degli accertamenti preliminari fosse il 28 aprile 2020, data di acquisizione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo degli atti penali a fini amministrativi. Gli accertamenti erano terminati il 3 agosto 2020; l’inchiesta formale era stata disposta nella stessa data; la contestazione degli addebiti era intervenuta il 19 agosto 2020 e il provvedimento finale era stato adottato il 2 febbraio 2021, entro i termini applicabili. La notifica rileva per l’efficacia dell’atto e non per il suo perfezionamento. Il Collegio ha inoltre ribadito che l’avvio del procedimento disciplinare coincide con l’ordine di procedere a inchiesta formale, mentre la contestazione degli addebiti costituisce un atto del procedimento già instaurato. L’incolpazione è stata ritenuta chiara e specifica. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla scelta della sanzione appartiene alla discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. La condotta è stata considerata idonea a recidere il rapporto fiduciario con l’amministrazione; i precedenti di carriera e i riconoscimenti ottenuti non impediscono l’irrogazione di una sanzione radicale. Il procedimento disciplinare poteva essere svolto autonomamente rispetto a quello penale, poiché non ricorreva il nesso diretto con lo svolgimento delle funzioni e con l’adempimento di obblighi e doveri di servizio richiesto per la sospensione obbligatoria prevista dall’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare. L’amministrazione aveva rispettato il contraddittorio, valutato gli atti dell’inchiesta formale e le difese dell’interessato e non era tenuta a esaminare integralmente tutti gli atti dell’indagine penale, stante l’autonomia dei due procedimenti. Le deduzioni fondate sulla CEDU e sulla discriminazione sono state respinte. L’appellante è stato condannato al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1355 d.lgs. 66/2010

    Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato

    I precedenti di servizio, il grado, l’età e l’anzianità devono essere considerati nella determinazione della sanzione, ma precedenti di carriera favorevoli non impediscono una sanzione radicale quando la condotta comprometta irreparabilmente il rapporto fiduciario.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

    La contestazione degli addebiti deve descrivere la condotta in modo chiaro e specifico; il requisito è soddisfatto quando sono indicati fatti, tempi, modalità, ruolo del militare e conseguenze della condotta.

  • art. 1376 d.lgs. 66/2010

    L’avvio del procedimento disciplinare coincide con l’ordine di procedere a inchiesta formale; la successiva contestazione degli addebiti è un atto del procedimento già instaurato.

  • art. 1392 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari

    Il termine perentorio di sessanta giorni decorre dalla conclusione degli accertamenti preliminari; il termine degli accertamenti preliminari decorre dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.

  • art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.P.R. 90/2010

    Prevede il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari, computato dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente.

  • art. 1041, comma 1, lett. s), n. 6, d.P.R. 90/2010

    Concorre a disciplinare i termini degli accertamenti preliminari nell’ordinamento militare.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità ... l’autorità competente ... promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso ... qualora riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio

    La sospensione obbligatoria o il mancato avvio operano quando la condotta è direttamente strumentale allo svolgimento delle funzioni e all’adempimento di obblighi e doveri di servizio. Le condotte esclusivamente personali, anche se poste in orario o luogo di servizio, non rientrano in tale ipotesi.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti non è stata accolta, in quanto l’appello è stato integralmente respinto.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, gli accertamenti preliminari comprendono non solo la ricostruzione materiale dei fatti, ma anche la valutazione preliminare dell’autorità competente circa la loro potenziale rilevanza disciplinare; il termine perentorio per l’instaurazione del procedimento decorre dalla conclusione di tale fase.
  • L’avvio del procedimento disciplinare militare coincide con l’ordine di procedere a inchiesta formale, mentre la contestazione degli addebiti costituisce un atto del procedimento già instaurato.
  • Nei procedimenti sanzionatori amministrativi, il termine per il perfezionamento del provvedimento si riferisce alla sua adozione; la successiva notificazione incide sull’efficacia dell’atto, non sul suo perfezionamento.
  • La sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare militare per pendenza del procedimento penale richiede un nesso diretto di strumentalità tra la condotta contestata e lo svolgimento delle funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio; sono escluse le condotte esclusivamente personali, anche se realizzate durante o in occasione del servizio.
  • La scelta della specie e della misura della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, travisamento o altri sintomi di eccesso di potere; i precedenti di carriera favorevoli non impediscono la sanzione espulsiva quando la condotta comprometta il rapporto fiduciario.
  • Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: l’amministrazione può valutare i fatti ai fini disciplinari senza attendere la definizione del processo penale, salvo le specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.