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Parere

Parere n. 234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto dal -OMISSIS- dell’arma dei Carabinieri -OMISSIS- contro il Ministero della difesa per l’annullamento della determinazione dirigenziale M_D AB05933 REG2023 0302660 del 22 maggio 2023 di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali presentata il 30 ottobre 2021.

Giustizia amministrativa202400130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale, adottato con determinazione dirigenziale M_D AB05933 REG2023 0302660 del 22 maggio 2023.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di rimborso delle spese legali presentata ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, relativamente a un procedimento penale per il contestato reato di abuso d’ufficio, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, divenuta irrevabile. Ha dedotto la violazione dell’art. 18 citato, la compressione del diritto di difesa, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti, nonché il travisamento delle pronunce penali. Secondo il ricorrente, la condotta contestata, consistente nella richiesta ai militari dipendenti di redigere relazioni di servizio, sarebbe stata compiuta nell’esercizio dei doveri propri del comandante di stazione e nell’interesse dell’amministrazione, senza conflitto di interessi. L’Amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, ritenendo insussistente la connessione qualificata tra condotta e servizio necessaria per il rimborso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Il contraddittorio è stato considerato pienamente rispettato. L’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 richiede, oltre alla conclusione del giudizio con un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente, la connessione tra fatti contestati e svolgimento del servizio o assolvimento di obblighi istituzionali e l’assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione. La disposizione, incidendo sulla spesa pubblica, è soggetta a interpretazione restrittiva. Il rimborso presuppone una valutazione amministrativa sull’an e sul quantum; il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla congruità delle spese è obbligatorio e vincolante quanto alla determinazione quantitativa. Nel caso concreto, la condotta contestata, pur rivelatasi penalmente insussistente, è stata ritenuta manifestamente confliggente nelle sue finalità con l’attività istituzionale dell’ente e non direttamente imputabile all’amministrazione. La mera circostanza che i fatti siano avvenuti in occasione del servizio o siano stati commessi da un pubblico ufficiale non è sufficiente a integrare il nesso di immedesimazione organica. Le ulteriori doglianze sono state ritenute non decisive e inidonee a condurre a un diverso esito.

Osservazioni

Violazione dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997

La conclusione favorevole del procedimento penale costituisce soltanto uno dei presupposti per il rimborso. Occorrono anche la connessione qualificata tra la condotta e il servizio, l’assolvimento di obblighi istituzionali e l’assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione.

Connessione tra condotta e attività di servizio

Il rimborso non spetta quando la condotta sia frutto di un’iniziativa autonoma, contraria ai doveri funzionali o confliggente con la volontà dell’ente. Non è sufficiente che il fatto sia stato commesso durante il servizio o in occasione dell’esercizio delle funzioni.

Carenza di istruttoria e travisamento delle pronunce penali

Le censure relative alla valutazione dell’Avvocatura dello Stato e dell’amministrazione non sono state ritenute idonee a dimostrare l’illegittimità del diniego, poiché la condotta contestata è stata autonomamente valutata, in prospettiva ex ante, come non imputabile direttamente all’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135

    le spese legali sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza ai dipendenti statali, nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato, solo nell’ipotesi di giudizi per responsabilità civile, penale, amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità

    La norma ha carattere eccezionale ed è soggetta a interpretazione restrittiva. La pronuncia definitiva favorevole è necessaria ma non sufficiente: devono concorrere la connessione qualificata con il servizio e l’assenza di conflitto di interessi.

  • artt. 173 e 848 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione ai doveri e alle funzioni del comandante di stazione, ma non sono stati ritenuti decisivi per dimostrare la connessione qualificata tra la condotta contestata e l’interesse dell’amministrazione.

  • art. 1397 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare

    È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che la richiesta di relazioni di servizio costituisse un’attività doverosa di accertamento disciplinare; tale prospettazione non ha superato la valutazione negativa sulla riferibilità diretta della condotta all’amministrazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le questioni rilevanti sono state esaminate in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini del rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, la conclusione del procedimento penale con una pronuncia definitiva favorevole non è sufficiente, dovendo concorrere la connessione qualificata tra la condotta contestata e il servizio, nonché l’assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione.
  • La connessione tra condotta e servizio sussiste soltanto quando il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, in modo tale che gli effetti della condotta siano direttamente imputabili all’ente secondo un nesso di immedesimazione organica.
  • La mera commissione del fatto durante il servizio, in occasione dell’esercizio delle funzioni o mediante l’utilizzo della qualifica di pubblico ufficiale non integra, di per sé, il presupposto per il rimborso delle spese legali.
  • La verifica della connessione con il servizio deve essere compiuta secondo una valutazione ex ante, autonoma rispetto all’esito del giudizio penale, considerando se la condotta fosse conforme ai doveri funzionali e compatibile con l’interesse dell’amministrazione.
  • Il rimborso delle spese legali comporta una valutazione amministrativa sia sull’an sia sul quantum; il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla congruità delle somme è obbligatorio e vincolante quanto alla determinazione quantitativa.

Diniego del rimborso delle spese legali a un militare dell’Arma dei Carabinieri

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale.

Premesse e svolgimento della vicenda

Il ricorrente, all’epoca comandante di una Stazione dei Carabinieri, era stato sottoposto a procedimento penale per una contestazione riconducibile all’abuso d’ufficio, relativa alla richiesta rivolta a militari dipendenti di redigere relazioni di servizio concernenti il ritardo nella trasmissione all’autorità giudiziaria di un’ordinanza applicativa di una misura cautelare.

Il procedimento si era concluso con sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2021. Il ricorrente aveva quindi chiesto, il 30 ottobre 2021, il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997.

L’amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego, richiamando il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, e, dopo la rinuncia dell’interessato a presentare ulteriori osservazioni, aveva adottato il diniego definitivo del 22 maggio 2023.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo articolato, denunciando la violazione dell’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, l’eccesso di potere, la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e il difetto dei presupposti.

Secondo il ricorrente, la richiesta di relazioni di servizio ai militari dipendenti rientrava nei compiti istituzionali del comandante di stazione e doveva essere interpretata come attività doverosa di accertamento di eventuali responsabilità disciplinari, ai sensi dell’art. 1397 del Codice dell’ordinamento militare. Ha inoltre sostenuto che l’Avvocatura dello Stato e il Ministero avessero travisato il contenuto delle pronunce penali e compresso il suo diritto di difesa.

Quadro normativo e presupposti del rimborso

L’art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 consente il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti statali nei giudizi per responsabilità civile, penale o amministrativa quando:

  • il giudizio sia stato promosso in conseguenza di fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali;
  • il procedimento si sia concluso con una sentenza o un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente;
  • non sussista un conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione;
  • le spese siano riconosciute congrue dall’Avvocatura dello Stato.

La Sezione ha ribadito che la disposizione, incidendo sulla spesa pubblica, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente. La pronuncia penale favorevole costituisce quindi soltanto uno dei presupposti del rimborso.

Potere dell’amministrazione e ruolo dell’Avvocatura dello Stato

Il rimborso è subordinato a un peculiare potere valutativo dell’amministrazione, che deve verificare la sussistenza concreta dei presupposti per il rimborso e, successivamente, la congruità delle somme richieste.

Il parere dell’Avvocatura dello Stato sulla congruità delle spese è obbligatorio, perché previsto dalla legge, e vincolante quanto alla quantificazione: l’amministrazione non può discostarsi dall’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico.

Valutazione della connessione con il servizio

La Sezione ha richiamato il criterio del nesso di immedesimazione organica. La condotta deve essere stata posta in essere dal dipendente in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, con effetti direttamente imputabili all’ente.

Non è sufficiente che il fatto sia stato commesso durante il servizio, in occasione dello svolgimento delle funzioni o utilizzando la qualifica di pubblico ufficiale. Occorre invece che la condotta costituisca una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riconducibile all’interesse dell’amministrazione.

La verifica deve essere compiuta in prospettiva ex ante e prescinde dall’esito del procedimento penale. Pertanto, anche una condotta non accertata come penalmente illecita può risultare estranea ai presupposti del rimborso se, per le sue finalità, era autonoma, contraria ai doveri funzionali o confliggente con l’interesse dell’ente.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la Sezione ha ritenuto che la condotta contestata al ricorrente fosse manifestamente confliggente, per le sue finalità, con l’attività istituzionale dell’amministrazione. Di conseguenza, il fatto non poteva essere considerato direttamente imputabile al Ministero della difesa quale conseguenza immediata della condotta del dipendente.

La circostanza che il ricorrente rivestisse l’incarico di comandante di stazione e che la condotta fosse stata posta in essere nell’ambito dell’attività di servizio non è stata ritenuta sufficiente a integrare il nesso qualificato richiesto dall’art. 18.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Le questioni non espressamente esaminate sono state considerate non rilevanti o comunque inidonee a sostenere una diversa conclusione.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessato e gli eventuali terzi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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