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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20034/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente lamentava difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) e la sentenza, sostenendo che il giudice non avesse indicato, tra le motivazioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche l'avvenuto risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse estraneo alle ragioni ammesse per impugnare una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che, nella sostanza, si censurasse la motivazione mentre la decisione è conforme alla pena concordata. Ha inoltre osservato che l'eventuale risarcimento è estraneo alla decisione di patteggiamento e non conferisce efficacia civile alla sentenza, lasciando agli strumenti civili ordinari (es. quietanza) la tutela contro successive pretese del danneggiato. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena concordata (patteggiamento)

    Norma che disciplina il patteggiamento; qui richiamata per indicare il tipo di procedimento e la base della decisione impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    criteri e limiti per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

    Stabilisce lo spettro dei motivi ammissibili per impugnare una sentenza di patteggiamento: la Corte ha ritenuto che il motivo addotto (censura della motivazione) fosse estraneo a tali limiti, rendendo il ricorso inammissibile.

  • art. 448, comma 3, cod. proc. pen.

    pronuncia della sentenza nel giudizio di impugnazione

    Richiamato dalla Corte per precisare che la sentenza di patteggiamento, salvo casi specifici (es. pronuncia nel giudizio di impugnazione), è priva di efficacia civile e non regola di per sé questioni risarcitorie.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale

    Normativa procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese e sanzioni per il ricorrente

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 5.000,00.

Massime di principio

  • Le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento sono soggette a limiti stringenti: solo i motivi espressamente ammessi dall'art. 448 cod. proc. pen. (e successive integrazioni) possono essere valorizzati in Cassazione; questioni meramente motivazionali quando la sentenza è conforme all'accordo sono spesso inammissibili.
  • Il patteggiamento, salvo che la sentenza disciplini espressamente effetti civili (o sia pronunciata nel giudizio di impugnazione nei termini dell'art. 448, comma 3), non ha effetto di chiusura sulle pretese civili: il risarcimento volontariamente adempiuto dall'imputato non entra necessariamente nel giudicato penale con efficacia estintiva rispetto alle domande civili future.
  • Se si vuole che l'avvenuto risarcimento abbia efficacia nel processo penale, occorre prevederlo e farlo inserire esplicitamente nell'accordo di patteggiamento o nelle condizioni della sentenza; in assenza di ciò, la tutela del debitore si esercita con gli strumenti del diritto civile (es. quietanza liberatoria).
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento deve valutare attentamente la rilevanza processuale del motivo rispetto ai limiti di ammissibilità: ricorsi manifestamente estranei possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
  • La difesa deve documentare sin dall'origine, e se necessario concordare nel patteggiamento, ogni aspetto che si intende rendere vincolante (come risarcimenti o regimi di responsabilità civile) per evitare che questioni civili restino fuori dalla decisione penale e debbano poi essere trattate separatamente.

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