Cassazione Penale, Sentenza n. 15646/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, eseguita il 15 luglio 2020 mediante consegna alla madre non convivente e residente in luogo diverso rispetto all'imputato, senza attestazione di convivenza o elezione di domicilio. Ha altresì lamentato la notifica del decreto di rinvio a giudizio al difensore d'ufficio e la sua conoscenza tardiva dell'esito del giudizio di primo grado. Ha contestato la violazione degli artt. 157, 159, 178, 179 e 420 c.p.p. (nella formulazione vigente all'epoca), sostenendo che l'omessa o viziata notifica ha impedito la conoscenza effettiva degli atti e la partecipazione al procedimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha constatato la nullità assoluta e insanabile della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (perché effettuata a persona non convivente senza prova della convivenza e quindi inidonea a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato). Ha inoltre rilevato che il difensore d'ufficio non ha partecipato al processo di primo grado, il che ha aggravato la nullità degli atti successivi. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso del giudizio (nuovo esame). L'accoglimento del motivo ha reso superflua l'ulteriore valutazione dell'omessa notifica del decreto che dispone il giudizio.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Disciplina la notifica all'imputato non detenuto: la prima notifica è effettuata mediante consegna a persona che conviva con il destinatario; la notifica a terzi è valida solo se sussiste convivenza effettiva. Nel caso concreto la notifica alla madre non è stata ritenuta valida in assenza di prova di convivenza.
art. 159 cod. proc. pen.
Riguarda la notifica del decreto che dispone il giudizio; qui la notifica al difensore d'ufficio è stata segnalata ma la Corte ha ritenuto superflua la sua valutazione dopo l'accertata nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
art. 178 cod. proc. pen.
Elenca le nullità degli atti; la Corte ha richiamato la norma per qualificare come nullità assoluta gli atti compiuti in assenza di valida notifica.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti quando manca la citazione o la notifica in modo tale da impedire la conoscenza dell'atto; la Corte ha ritenuto applicabile la nullità assoluta agli atti conseguenti alla viziata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
art. 184 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di sanatoria per talune irregolarità di notifica che non incidono sulla conoscenza effettiva; la Corte ha distinto i casi applicabili alla sanatoria (violazioni formali) da quelli che determinano nullità assoluta (inidoneità della notifica a determinare la conoscenza).
art. 420, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa nella censura; concerne effetti di vizi processuali e motivazioni delle impugnazioni. La Corte ha valutato complessivamente l'omessa conoscenza e la nullità senza entrare in contrasto specifico con questo disposto.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Autorità del difensore d'ufficio: la Corte ha rilevato che il difensore di ufficio non ha partecipato al processo di primo grado, fatto rilevante ai fini della nullità degli atti.
Massime di principio
- La notifica all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è equiparata alla citazione: la sua omessa o inidonea esecuzione comporta nullità assoluta degli atti successivi se impedisce la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.
- La consegna dell'atto a persona indicata come convivente è valida solo se tale convivenza risulti, e in caso di contestazioni l'attestazione dell'ufficiale giudiziario può prevalere sulle risultanze anagrafiche solo quando sia credibile e fondato il rapporto di convivenza; in assenza di prova di convivenza la notifica è nulla.
- Le violazioni meramente formali delle modalità di esecuzione della notifica, quando non inidonee a impedire la conoscenza, possono essere sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; occorre valutare caso per caso se l'irregolarità ha avuto effettivo impatto sulla conoscenza dell'atto.
- L'assenza del difensore (anche d'ufficio) al processo, se collegata a vizi di notifica che hanno impedito la partecipazione dell'imputato, può aggravare la nullità degli atti e determinare l'annullamento delle decisioni.
- Se la Corte di legittimità accerta una nullità assoluta della citazione/notifica che ha inciso sulla partecipazione al processo, gli atti e le sentenze successive devono essere annullati e gli atti possono essere trasmessi al giudice di merito per nuovo esame (remand).
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