Ordinanza n. 1816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, n. 1567/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado relativo a una procedura selettiva per il conferimento di un incarico
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda ospedaliera ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da una dottoressa in relazione a una procedura selettiva. Anche una controinteressata ha proposto appello incidentale. Entrambe le parti appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che le questioni dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che la procedura selettiva si è conclusa, con conferimento degli incarichi alle controinteressate e loro immissione in servizio dal 2 gennaio 2025; non sono tuttavia specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado o nell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante principale e dall’appellante incidentale, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR. La decisione cautelare valorizza il precedente rilievo del TAR secondo cui le questioni controverse richiedono l’approfondimento della fase di merito e considera rilevante l’intervenuta conclusione della procedura selettiva, nonché il fatto che gli incarichi conferiti alle controinteressate erano in corso di regolare svolgimento dopo l’immissione in servizio. Il merito dell’appello principale e di quello incidentale è stato fissato per l’udienza pubblica del 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
Massime di principio
- In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando le questioni controverse necessitano di un approfondimento nella fase di merito e sussistono elementi concreti collegati agli effetti dell’esecuzione della sentenza.
- Nella valutazione cautelare assumono rilievo la conclusione della procedura selettiva e l’intervenuta immissione in servizio dei soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi, soprattutto quando questi risultino in corso di regolare svolgimento.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che deve essere trattato in una successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
Testo integrale
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