Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, n. 1567/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado relativo a una procedura selettiva per il conferimento di un incarico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda ospedaliera ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da una dottoressa in relazione a una procedura selettiva. Anche una controinteressata ha proposto appello incidentale. Entrambe le parti appellanti hanno chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dal testo emerge che le questioni dedotte necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che la procedura selettiva si è conclusa, con conferimento degli incarichi alle controinteressate e loro immissione in servizio dal 2 gennaio 2025; non sono tuttavia specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso di primo grado o nell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante principale e dall’appellante incidentale, sospendendo l’esecutività della sentenza del TAR. La decisione cautelare valorizza il precedente rilievo del TAR secondo cui le questioni controverse richiedono l’approfondimento della fase di merito e considera rilevante l’intervenuta conclusione della procedura selettiva, nonché il fatto che gli incarichi conferiti alle controinteressate erano in corso di regolare svolgimento dopo l’immissione in servizio. Il merito dell’appello principale e di quello incidentale è stato fissato per l’udienza pubblica del 26 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata accolta con sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando le questioni controverse necessitano di un approfondimento nella fase di merito e sussistono elementi concreti collegati agli effetti dell’esecuzione della sentenza.
  • Nella valutazione cautelare assumono rilievo la conclusione della procedura selettiva e l’intervenuta immissione in servizio dei soggetti cui sono stati conferiti gli incarichi, soprattutto quando questi risultino in corso di regolare svolgimento.
  • L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che deve essere trattato in una successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelareAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.