Sentenza n. 1632/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, relativa al riconoscimento della carta docenti e della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 34 del 18 gennaio 2024, corretta con decreto del 16 maggio 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con accredito di € 500,00 per ciascun anno, nonché il diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per i periodi indicati nella sentenza, con condanna del Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, il ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale ormai definitivo. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario e provvedendo al pagamento delle somme dovute. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione cui il giudicato presupposto ha ricondotto il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per la formazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio, dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice, consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale amministrativo o equiparato è passato in giudicato e non risulta eseguito dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di compiere gli adempimenti necessari entro un termine determinato.
- Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Il commissario ad acta nominato per l’ottemperanza può essere autorizzato a delegare le attività a un funzionario dell’amministrazione di appartenenza, purché resti individuato il soggetto titolare dell’incarico commissariale.
- La mancata formulazione di deduzioni sul merito da parte dell’amministrazione costituita, unitamente all’assenza di prova dell’esecuzione del titolo, non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.
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