Cassazione Penale, Sentenza n. 14599/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità penale per i reati relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis T.U. n. 43/1973, con concorso di reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e riferimento all'art. 648 cod. pen.), deducendo: assenza del fine di profitto (sostengono che circa 30 kg di sigarette erano destinati ad un amico a titolo di ringraziamento), mancata ammissione di prove a discarico ritenute decisive, mancata declaratoria di prescrizione dei reati e valutazione "atomistica" delle prove, nonché vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità o manifesta infondatezza. In motivazione ha ritenuto che: la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato l'impossibilità di considerare 30 kg di tabacco come destinati all'uso personale escludendo il fine di profitto; la censura sulla mancata ammissione di prove a discarico è generica e non specifica quali prove e quando siano state richieste, violando i requisiti di cui all'art. 581 c.1 lett. c) c.p.p.; l'eccezione di prescrizione è generica e, secondo la ricostruzione temporale indicata, il reato meno grave non poteva essersi prescritto prima del 27/10/2021; la doglianza sulla valutazione "atomistica" delle prove è anch'essa non specificata; la deduzione sulle circostanze attenuanti è priva di rilievo perché tali circostanze erano state riconosciute dal giudice di merito nella massima estensione. Per l'inammissibilità totale dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 291-bis T.U. n. 43/1973
Norma sostanziale contestata per il contrabbando di tabacchi; la Corte ha ritenuto che la quantità sequestrata fosse incompatibile con esclusivo uso personale, sussistendo così la finalità di profitto
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la concorso di persone nel reato
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata nel capo d'imputazione; indicata tra le norme di riferimento nella sentenza di merito
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi generici o manifestamente infondati e quindi non rientranti nei canoni di cui all'art. 606
art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato per i requisiti formali delle censure: il ricorso deve indicare gli elementi su cui si basa la doglianza; la mancata specificazione delle prove a discarico ha portato all'inammissibilità
art. 157 cod. pen.
Norma sul termine di prescrizione applicata nel calcolo temporale per valutare se il reato potesse essere prescritto
art. 161 cod. pen.
Richiamato nel calcolo della prescrizione in combinato disposto con l'art. 157, la Corte ne ha utilizzato i criteri per stabilire che la prescrizione non era maturata nel periodo dedotto dai ricorrenti
art. 1 D.L. 14/03/2009 n. 99
Citato come riferimento alla distinzione tra illecito amministrativo (uso personale) e reato penale; la Corte ha ritenuto che i fatti non rientrassero nell'ipotesi amministrativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in riferimento alla responsabilità per l'inammissibilità del ricorso per colpa; utilizzata per giustificare la sanzione pecuniaria
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv. 217266)
Giurisprudenza citata sul tema della prescrizione e sull'effetto dell'inammissibilità del ricorso che preclude il rilievo di fatti sopravvenuti
Massime di principio
- Per contestare la sussistenza del "fine di profitto" in materia di contrabbando è necessario fornire elementi concreti e specifici (es. indicazione di destinatari, documentazione, modalità di cessione) e non meri asserti: quantità rilevanti come 30 kg generalmente orientano verso finalità di vendita
- I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 606 c.p.p.: occorre indicare esattamente quali atti, quali prove o quali errori di diritto si contestano e perché sono decisivi; censure generiche sono inammissibili
- L'eccezione di prescrizione va dedotta con precisione temporale e giuridica: indicare la data del fatto, quella dell'interruzione eventualmente rilevante e calcolare i termini applicabili; l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere termini maturati dopo la sentenza impugnata
- Le doglianze sulla mancata ammissione di mezzi di prova devono specificare quali prove sono state richieste, in quali occasioni e perché la loro mancata acquisizione ha prodotto un vizio decisivo del giudizio; mere affermazioni sul fatto che prove sarebbero "decisive" non sono sufficienti
- Se il giudice di merito ha riconosciuto circostanze attenuanti, il ricorso non può plausibilmente lamentarne il diniego; va valutato il contenuto della decisione di merito prima di sollevare censura
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulati con grave negligenza può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la fondatezza e la specializzazione delle censure prima di proporre impugnazioni in Cassazione
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