Cassazione Penale, Sentenza n. 5530/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di restituzione dei beni sottoposti a confisca (un veliero sul quale erano stati rinvenuti 100 kg di marijuana), fondata sulla dedotta proprietà dell'imbarcazione da parte della società INFI LTD EOOD (rappresentata dalla Petrova) e non dell'imputato. Il GIP ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendola mera riproposizione di richieste già presentate e valutando inoltre la definitivezza della confisca. La difesa ha contestato l'omessa valutazione della documentazione probatoria, la mancata distinzione rispetto alle pregresse istanze (presentate il 10/02/2021 e il 24/06/2022) e l'omissione del contraddittorio/udienza ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi (con assorbimento delle altre censure). Ha rilevato che il GIP non ha motivato in modo adeguato l'affermazione di mera riproposizione: non ha indicato quali precedenti istanze siano state prese in considerazione né perché gli elementi prodotti con la nuova istanza dovessero ritenersi privi di novità. Inoltre la Corte ha precisato che la sentenza di confisca divenuta irrevocabile vincola le parti del giudizio di cognizione ma non impedisce ai terzi non parte di chiedere la revoca della confisca in sede esecutiva se essi producono elementi non valutati nel procedimento di cognizione. Alla luce di ciò il provvedimento impugnato è stato annullato e il fascicolo rinviato al GIP del Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen. (commi 1-3)
Regola l'istanza di incidente nell'esecuzione: la mera riproposizione di richieste già rigettate è inammissibile, salvo che siano allegati fatti nuovi; impone, in taluni casi, il contraddittorio/udienza. La Corte ha ritenuto che il GIP non abbia verificato se fossero stati allegati fatti o documenti nuovi e non abbia valutato la necessità del contraddittorio.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Norma collegata alle formalità e agli effetti degli incidenti nell'esecuzione; citata nel ricorso per vizio procedurale e di motivazione. La decisione di merito non ha argomentato il rispetto di tali formalità.
art. 676, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro delle norme sull'esecuzione e sugli incidenti; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei principi di preclusione e della valutazione di novità ai sensi di tale disciplina.
art. 649 cod. proc. pen.
Principio di preclusione del giudicato nel processo di cognizione: la Corte spiega che analogo principio vale in esecuzione ma non impedisce la riproposizione se sussistono fatti nuovi o elementi non valutati precedentemente.
artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità per violazione dei diritti della difesa: la difesa aveva dedotto nullità per omissione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto assorbite le censure ma richiamate le garanzie del contraddittorio quando dovuto.
Giurisprudenza citata (Sez.1, n. 27712 del 01/07/2020; Sez.1, n. 4096 del 24/10/2018, "Lacatus")
Richiami a precedenti indicano il principio che la riproposizione è inammissibile se basata sugli stessi elementi, ma ammissibile se fondata su fatti o ragioni non valutate nella precedente decisione; inoltre la sentenza di confisca non preclude automaticamente i terzi non parte dal richiedere la revoca in sede esecutiva.
Massime di principio
- In sede esecutiva una richiesta di restituzione già rigettata è inammissibile se fondata sugli stessi elementi; tuttavia è ammissibile se vengono allegati fatti o documenti nuovi o elementi non valutati dal precedente provvedimento.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente perché una nuova istanza sia ritenuta mera riproposizione: indicare le precedenti domande prese in considerazione e spiegare perché gli elementi nuovi non siano tali da richiedere un riesame.
- La definitiva statuizione di confisca resa in sede di cognizione vincola le parti di quel processo, ma non esclude che terzi non parte possano in sede esecutiva chiedere la revoca della confisca producendo documenti provanti la loro titolarità o fatti non valutati precedentemente.
- Se l'istanza richiede la trattazione in contraddittorio (art. 666, comma 3), l'omissione di fissare udienza può integrare profili di nullità; il giudice deve valutare la necessità del contraddittorio in presenza di documentazione decisiva per i diritti di terzi.
- Chi contesta la proprietà di beni confiscati deve produrre documentazione formale (atti di provenienza, iscrizioni, atti societari) e il giudice deve valutare tale documentazione anche se la confisca è divenuta irrevocabile.
- La decisione del giudice dell'esecuzione deve essere motivata e non sommaria: annotazioni apodittiche sulla ripetitività dell'istanza non sono sufficienti a fondare un rigetto.
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