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Sentenza

Sentenza n. 5911/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione ottava) n. 03150/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto l’impugnazione degli atti diretti alla localizzazione e realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili differenziati, nonché degli atti connessi al depuratore comunale

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (titolare concessioni minerarie)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 27 e 54 c.p.a., lamentando che il TAR, pur avendo disposto lo stralcio di due determinazioni depositate tardivamente dall’Ente d’Ambito, ne avesse poi utilizzato il contenuto per fondare la decisione. La società aveva chiesto, in subordine, il rinvio dell’udienza per poter impugnare tali atti con motivi aggiunti, ma la richiesta era stata respinta. Sono state inoltre dedotte violazioni della normativa costituzionale, ambientale, urbanistica, mineraria e sul procedimento amministrativo, sostenendo che la localizzazione del centro di raccolta e del depuratore fosse stata effettuata senza adeguata valutazione di compatibilità con le concessioni minerarie e con la zona di protezione ambientale, senza la ricerca di un’area alternativa libera da vincoli, senza il coinvolgimento della società e senza l’acquisizione dei pareri degli uffici regionali competenti per la tutela del patrimonio idrominerario, delle acque e del suolo. L’appellante ha inoltre contestato la mancata definitiva approvazione della variante urbanistica e l’incertezza circa la tipologia di rifiuti destinati al centro, deducendo che tali profili incidessero sulla valutazione di compatibilità e sulla legittimità dell’intervento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla censura processuale, ritenendo leso il diritto di difesa. Il TAR aveva dichiarato tardiva e stralciato la documentazione depositata dall’Ente d’Ambito, ma aveva comunque fondato la motivazione sulla determina n. 99 del 3 maggio 2024 e sulla valutazione di compatibilità ivi contenuta. In tal modo la società non aveva potuto esercitare il contraddittorio né impugnare l’atto con motivi aggiunti, non essendo ancora decorso, alla data dell’udienza di primo grado, il termine per la sua impugnazione. Il Consiglio di Stato ha escluso che il riferimento al contenuto della determina potesse essere ricondotto alle sole deduzioni difensive dell’amministrazione, poiché la sentenza richiamava espressamente l’atto e la valutazione in esso contenuta. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la lesione del diritto di difesa imponeva l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al TAR Campania. Le ulteriori censure di merito sono state assorbite. È stata ritenuta non necessaria una preventiva segnalazione dell’eventuale rimessione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi della conseguenza processuale dell’accoglimento di una questione dedotta dalla parte e non di una questione rilevata d’ufficio. Il giudizio dovrà essere riassunto entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.

    La lesione del diritto di difesa determinata dall’utilizzazione, nella sentenza, di documenti tardivamente depositati e stralciati, senza consentire alla parte di impugnarli o di proporre motivi aggiunti, comporta l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    La causa rimessa al primo giudice deve essere riassunta entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La rimessione al primo giudice, quale conseguenza dell’accoglimento di una censura processuale dedotta dalla parte, non costituisce questione rilevata d’ufficio e non richiede una preventiva segnalazione alle parti.

  • artt. 27 e 54 c.p.a.

    Sono richiamati dall’appellante in relazione alla tardività del deposito documentale e alla tutela del contraddittorio; la decisione si fonda specificamente sulla lesione del diritto di difesa derivante dall’utilizzazione del documento tardivo.

  • art. 177 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato tra le disposizioni poste a tutela della gestione e della protezione ambientale, ma non esaminato nel merito a causa della rimessione.

  • art. 208 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina ambientale degli impianti, ma assorbito per effetto della rimessione.

  • art. 2 d.lgs. n. 176/2011

    Richiamato dall’appellante in relazione alla tutela delle acque minerali, senza esame di merito.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione all’obbligo di motivazione, ma non scrutinato per la rimessione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Richiamato dall’appellante in relazione alla partecipazione procedimentale, ma non scrutinato per la rimessione.

  • art. 4 l.r. n. 8/2008

    Richiamato dall’appellante in relazione alla tutela del patrimonio idrominerario regionale, ma non esaminato nel merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dall’appellante in relazione alla variante urbanistica connessa alla realizzazione dell’opera, ma non esaminato nel merito.

  • art. 27 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato dall’appellante in relazione alla localizzazione e approvazione dell’intervento, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2 d.m. 8 aprile 2008

    La realizzazione dei centri di raccolta rifiuti deve avvenire in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

    Richiamato dall’appellante per sostenere l’illegittimità dell’intervento in assenza di definitiva approvazione della variante urbanistica; la censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado dispone lo stralcio di un documento depositato tardivamente, non può utilizzare quel documento, né la valutazione in esso contenuta, come fondamento della decisione.
  • L’utilizzazione in sentenza di un atto tardivamente prodotto e stralciato, che la parte non abbia potuto conoscere e contestare mediante motivi aggiunti, integra una lesione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • La lesione del diritto di difesa derivante dall’utilizzazione di documentazione tardiva rientra nell’art. 105, comma 1, c.p.a. e impone al Consiglio di Stato di annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado.
  • La rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. può essere disposta anche se l’appellante non l’ha espressamente richiesta, quando essa costituisce la conseguenza processuale dell’accoglimento di una censura dedotta dalla parte.
  • La rimessione al primo giudice per lesione del diritto di difesa non richiede il previo avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché non deriva da una questione rilevata d’ufficio, ma dall’accoglimento di una questione proposta dall’appellante.

Come è indicizzato

MaterieAppelloRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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