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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19190/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso svolgeva due censure: 1) carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio e contestuale richiesta di diversa qualificazione della condotta (si censurava la qualificazione come concorso in furto in abitazione e si prospettava invece il favoreggiamento personale); 2) erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la valutazione della prova sia questione di merito riservata ai giudici di merito e che la sentenza impugnata contenga motivazione logica e non contraddittoria: la testimonianza indicava una partecipazione materiale e psicologica dell'imputato (attesa fuori, accompagnamento del complice, occultamento del giubbotto/refurtiva, assenza di spiegazioni alternative), per cui la riclassificazione in favoreggiamento personale era infondata. Sul secondo motivo ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la dosimetria e il diniego delle attenuanti generiche quando adeguatamente motivati dai giudici di merito (la Corte territoriale ha indicato il curriculum criminale e la capacità a delinquere come ragioni del diniego). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla presentazione sintetica dei motivi di ricorso alla Corte di Cassazione; norma procedurale che disciplina la formulazione e la sintesi dei motivi nei ricorsi per cassazione.

  • art. 378 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento personale: la Corte ha richiamato il principio per cui il favoreggiamento presuppone che il reato sia già commesso e che il favoreggiatore non abbia concorso nel reato; dunque la fattispecie non è applicabile se sussiste partecipazione al reato.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può scegliere l'elemento ritenuto prevalente per riconoscere o negare le attenuanti e che la quantificazione della pena è sindacabile in Cassazione solo se illogica o eccedente i limiti edittali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del fatto e della prova: le questioni di merito sulla attendibilità e rilevanza delle prove sono riservate ai giudici di merito e non possono essere rimesse in dubbio in cassazione salvo l'esistenza di palesi contraddizioni o di motivazioni basate su mere congetture.
  • Per ottenere la riclassificazione della condotta (es. da concorso nel reato a favoreggiamento) occorre dimostrare che l'imputato non ha partecipato materialmente o psicologicamente al reato e che il fatto era ormai compiuto prima del comportamento contestato; semplici argomentazioni alternative, senza prove o elementi specifici, non sono sufficienti.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche devono mostrare che la decisione di merito è illogica o eccede i limiti edittali: la discrezionalità del giudice sulla dosimetria e sulle attenuanti è ampia se adeguatamente motivata.
  • In un ricorso in cassazione è essenziale indicare con precisione quali passaggi motivazionali sarebbero contraddittori o illogici; censure generiche o assertive sono inammissibili.
  • Se si vuole contestare la valutazione probatoria, conviene puntare su fatti oggettivamente contraddittori o su lassi motivazionali sostanziali (contraddizioni interne, ragionamenti congetturalmente infondati), documentabili e ben circostanziati.
  • Quando il giudice di merito ha motivato la scelta di non riconoscere attenuanti con riferimento a elementi della personalità (es. precedenti, "curriculum" criminale) e alla gravità della condotta, la Cassazione accetta tale scelta salvo palese illogicità.

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