Cassazione Penale, Sentenza n. 34638/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colapietra era stato condannato per il reato di ricettazione dal Tribunale di Foggia; con tre motivi impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bari (prescrizione del reato, insussistenza della ricettazione, e vizi nel calcolo della pena). Il ricorso era però stato depositato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della norma che ha abolito il ricorso personale in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo formale: mancata rappresentanza da parte di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi delle norme vigenti dopo la modifica introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 63). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., richiamando anche il principio della Corte Costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha eliminato la possibilità del ricorso personale dell'imputato in Cassazione a decorrere dal 3 agosto 2017; il ricorso depositato successivamente da un imputato senza difensore iscritto nell'albo speciale è inammissibile
art. 613 cod. proc. pen.
Disciplina la rappresentanza difensiva in Cassazione: il ricorso deve essere proposto da difensore munito dei requisiti richiesti (albo speciale)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di riferimento per la determinazione della sanzione pecuniaria connessa a inammissibilità/formalità procedurali
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della L. 23/2017 (decorrenza 3/8/2017) è inammissibile: è obbligatoria la rappresentanza da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale
- L'inammissibilità per vizi formali impedisce l'esame del merito delle doglianze (es. prescrizione, sussistenza del reato, calcolo della pena)
- La violazione dei requisiti formali può comportare oltre alle spese processuali, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo è determinato in ragione della gravità del vizio
- Per evitare l'inammissibilità occorre verificare le regole transitorie e temporali (data di deposito rispetto alle modifiche normative) e munirsi di difensore abilitato prima del deposito del ricorso
- Se si contesta la sentenza per questioni sostanziali (prescrizione, insussistenza del reato, calcolo pena), assicurarsi che il ricorso sia formalmente conforme: altrimenti i profili sostanziali non saranno valutati dalla Corte
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